Corte costituzionale
Sentenza n. 409/1988
Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 409
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 409/1988
- Data di deposito
- 7 aprile 1988
- Data di decisione
- 24 marzo 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:409
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, legge n. 1137 del 12 novembre 1955
Parametri
Massime
Massima n. 13701
A differenza che per i provvedimenti giurisdizionali, l'obbligo di motivazione non costituisce, per gli atti amministrativi, un principio costituzionalmente garantito.
Massima n. 13702
Non puo' ritenersi costituzionalizzato , dall'art. 97 Cost., il principio secondo cui gli organi amministrativi collegiali (nella specie, Commissioni di avanzamento degli ufficiali) debbano necessariamente formulare i propri giudizi in modo unitario (e, cioe', senza che risulti, per ciascuno degli elementi da valutare, il punteggio espresso da ciascuno dei componenti il collegio).
Massima n. 13703
Gli interessi legittimi correlati all'azione amministrativa non hanno una soglia costituzionalmente garantita, ma sono configurabili, nella loro effettiva consistenza, in relazione alla disciplina legislativa sostanziale di rango ordinario di volta in volta presa in considerazione, di guisa che il sindacato di legittimita' degli atti amministrativi puo' essere piu' o meno penetrante a seconda dei contenuti della disciplina legislativa medesima, senza che sia per cio' violato l'art. 113 Cost..
Massima n. 13704
Non e' irrazionale - attesa la diversita' tra l'ordinamento militare e quello degli impiegati civili dello Stato - che ai fini dell'avanzamento in carriera degli ufficiali sia previsto,in luogo dello scrutinio per merito comparativo, il sistema della promozione a scelta. Detto sistema, in cui la valutazione e' espressa esclusivamente in termini aritmetici, costituisce uno dei possibili procedimenti di selezione idonei a soddisfare il buon andamento e l'imparzialita' della p.a., non essendo a tal fine indispensabile che la valutazione si esprima in un giudizio motivato; ne' rimane in tal modo precluso il sindacato giurisdizionale sui risultati delle valutazioni, in quanto e nei limiti in cui e' possibile - secondo consolidati principi giurisprudenziali - la ricerca ' a posteriori' della coerenza, proporzionalita' e logicita' dei singoli punteggi in rapporto agli elementi oggettivi di giudizio presi concretamente in considerazione dalla Commissione di avanzamento. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, L. 12 novembre 1955 n. 1137, in riferimento agli artt. 3, 52, 97 e 113 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ("Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Areonautica"), sollevata in riferimento agli artt. 3, 52, 97 e 113 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte e dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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