Corte costituzionale
Sentenza n. 372/1988
Corte cost., sent. 31 marzo 1988, n. 372
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 372/1988
- Data di deposito
- 31 marzo 1988
- Data di decisione
- 23 marzo 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:372
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 112, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 2947, comma 5, codice civile
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 13651
Tra gli "interessati" alla proposizione, in sede civile, dell'azione per l'accertamento che il fatto causativo dell'infortunio costituisce reato e che sussiste la responsabilita' civile del datore di lavoro o dei suoi preposti - nei casi in cui il giudice penale non abbia proceduto a carico dei suddetti - non e' da annoverare - secondo costante indirizzo giurisprudenziale - l'I.N.A.I.L., il cui interesse al recupero delle somme pagate (all'infortunato o ai suoi eredi), del tutto diverso da quello delle parti private, e' autonomamente tutelato attraverso l'azione di regresso (promossa dall'Istituto ai sensi degli artt. 11 e 112 d.P.R. n. 1124/1965), per la quale opera un diverso termine (di prescrizione). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma quinto del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Massima n. 13652
Non sono irragionevoli le scelte del legislatore - adottate nell'uso del suo potere discrezionale - con riguardo ai termini prescrizionali fissati per l'esercizio delle azioni di surroga (ex art. 1916 cod.civ.) e di regresso (ex d.P.R. n. 1124/1965), esperibili in sede civile dall'istituto assicuratore (I.N.A.I.L.) nei confronti, rispettivamente, del terzo e del datore di lavoro responsabili del fatto-infortunio. Nella specie, infatti, ancorche' sia prevista eguale decorrenza (dalla data dei provvedimenti giudiziali penali) per coloro che hanno partecipato al processo e per coloro che non vi hanno partecipato, i profili pubblicistici della materia, sono, tuttavia, prevalenti, sia per l'esigenza di non differire a lungo l'inizio delle azioni civili, collegate ai possibili accertamenti effettuati in sede penale, sia per la necessita' di apprestare le difese in epoca non lontana dalla commissione dell'illecito. Ne' puo' dirsi violato l'art. 24 Cost., poiche' i termini fissati per le due azioni (5 anni e 3 anni) sono certamente congrui e tali da non vanificare la tutela dinanzi al giudice del diritto preteso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2947, comma terzo, del cod.civ. e dell'art. 112, comma quinto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - S.nn. 102/1981; 118/1986.
Massima n. 13653
L'esclusione del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. nel caso di lesioni gravi o gravissime cagionate al lavoratore per colpa non riconducibile ad inosservanza di norme di prevenzione antinfortunistica e per essere tali lesioni perseguibili solo a querela della persona offesa, non determina violazione degli artt. 3 e 24 Cost.. Infatti al criterio della gravita' delle lesioni e del danno fisico il legislatore ha sostituito, privilegiandolo, quello della violazione delle norme antinfortunistiche, conseguendo anche a fatti di lieve entita' - se connessi a tale violazione - la responsabilita' civile del datore di lavoro e il regresso dell'istituto assicuratore. Spetta, comunque, al legislatore il necessario contemperamento degli interessi, ove ravvisi implicazione di altri valori costituzionali diversi da quelli invocati nella specie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2947, terzo comma, cod. civ.; 10, quinto comma, 11 e 112, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dai Tribunali di Pescara e di Nuoro e dai Pretori di Siena, di Roma, di Trapani e di Verona con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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