Corte costituzionale

Sentenza n. 332/1988

Corte cost., sent. 24 marzo 1988, n. 332

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
332/1988
Data di deposito
24 marzo 1988
Data di decisione
11 marzo 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:332

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 2, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • art. 15, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • art. 7, comma 1, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • art. 7, comma 2, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • art. 4, comma 1, lett. c, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • art. 12, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 10637

L'assenza dal lavoro per affidamento preadottivo di un minore e` finalizzata e connessa - analogamente all'assenza facoltativa per maternita` - alle esigenze di tutela dell'interesse del minore, e, dunque, non puo` essere razionalmente assimilata alle ipotesi di assenza volontaria, ai fini del computo del periodo massimo di assenza non retribuita consentito prima dell'astensione obbligatoria per maternita`, superato il quale la lavoratrice gestante perde il diritto all'indennita` giornaliera durante l'astensione obbligatoria. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., e con le garanzie di tutela degli interessi del minore, della famiglia e della maternita`, assicurate dagli artt. 31 e 37 Cost. - l'art. 17, comma secondo, L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatile in preadozione. - S. nn. 106/1980, 1/1987.

Massima n. 10638

La transitorieta` della situazione in cui versa il minore in affidamento provvisorio non attenua ma accresce le esigenze di tutela del minore stesso, e, dunque, non puo` giustificare l'esclusione dell'operativita` di istituti che - consentendo una maggiore presenza e attenzione del soggetto affidatario - sono volti essenzialmente ad agevolare il processo di sviluppo anche relazionale ed affettivo dell'infante. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. - gli artt. 7, comma primo, e 15, L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennita` spetti altresi`, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ.

Massima n. 10639

E' inammissibile (per difetto di rilevanza) la questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. e relativa all'art. 7, comma secondo, L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non riconosce, alla lavoratrice cui sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ., il diritto all'assenza per malattia del bambino; cio` in quanto il giudizio a quo non concerne tale diritto, ma esclusivamente quello all'astensione facoltativa di cui al comma primo dell'art. 7 cit.

Massima n. 10640

L'astensione obbligatoria dal lavoro post partum non e` intesa soltanto a tutelare la salute della madre, ma anche le esigenze di carattere relazionale ed affettivo dell'infante, sicche` l'omessa estensione di tale beneficio alle lavoratrici affidatarie in preadozione, e` irrazionale e lesiva dell'interesse del minore in affidamento, al quale preclude in un momento decisivo per lo sviluppo della sua personalita`, quella assidua "presenza materna (o paterna)" garantita, invece, ai figli iure sanguinis. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. - l'art. 4, comma primo, lett. c), L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.

Massima n. 10641

Le ragioni di tutela del posto di lavoro della lavoratrice madre debbono valere sia nel caso di filiazione naturale sia in quello di affidamento preadottivo, e, di conseguenza, identica disciplina, sotto il profilo economico, deve essere prevista nel caso in cui la lavoratrice, durante il periodo in cui ne e` vietato il licenziamento, intenda dimettersi per meglio accudire al minore. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. - l'art. 12, L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le indennita` stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatile in preadozione;

Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 7, primo comma e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 c.c.;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lett. c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 1° luglio 1983 con riferimento agli artt. 3, primo comma, 30, primo, secondo e terzo comma, 31 e 37, primo comma, della Costituzione (r.o. 11/1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze