Corte costituzionale

Sentenza n. 278/1988

Corte cost., sent. 10 marzo 1988, n. 278

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
278/1988
Data di deposito
10 marzo 1988
Data di decisione
25 febbraio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:278

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, ultimo co., legge n. 968 del 27 dicembre 1977

Parametri

Massime

Massima n. 10551

L'attribuzione, ex art. 95 Cost., al Presidente del Consiglio dei ministri di funzioni costituzionali non esclude che la legge possa assegnargli anche compiti di natura amministrativa, specie se si riferiscono a interessi generali non facilmente classifica- bili nell'ambito delle competenze dei singoli ministeri; ne`, ai fini del controllo della legittimita` di siffatte previsioni, puo` aver rilievo la mancata emanazione della legge sulla Presidenza del Consiglio, che non ha impedito il funzionamento dell'organo, finora regolato da prassi e convenzioni (anche costituzionali) e da leggi interpretate in adeguamento alla Costituzione.

Massima n. 10552

La difformita`, rispetto al modello legale, della procedura effettivamente seguita per l'adozione di un atto amministrativo, non incide sulla legittimita` costituzionale della previsione di legge, ma solo, eventualmente, sulla regolarita` del procedimento relativo all'atto adottato. Pertanto la proposta del Ministro dell'Agricoltura, che ha controfirmato - secondo una procedura non anomala - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono state apportate variazioni all'elenco di specie di uccelli cacciabili, non confligge con alcuna norma costituzionale, considerato che il potere attribuito al Presidente del Consiglio e` stato correttamente esercitato dopo l'audizione degli organi tecnici indicati dalla legge. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 95 e 97 Cost. - dell'art. 11, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968).

Massima n. 10553

Nella previsione di legge - che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la competenza ad apportare variazioni, con proprio atto, all'elenco di uccelli cacciabili - non si configura alcuna delega, ma solo, analogamente ad altri casi, l'attri- buzione di una funzione amministrativa di aggiornamento e di adeguamento in relazione a dati tecnici e di fatto forniti dai competenti organi tecnici e nello stretto ambito dei rigorosi criteri fissati dalla legge. Ne` puo` venire in causa la lesione dell'art. 117 Cost., restando comunque ferma la competenza statale per l'emanazione di princi`pi e disposizioni generali concernenti l'intero territorio nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 11, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968, in riferimento agli artt. 95, 97 e 117 Cost.). - S. nn. 9/1972, 113/1972, 127/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ultimo comma, della l. 27 dicembre 1977 n. 968 (Principi generali per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) sollevata dal T.A.R. del Lazio con ordinanza 8 novembre 1982 con riferimento agli articoli 95, 97 e 117 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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