Corte costituzionale
Sentenza n. 235/1988
Corte cost., sent. 3 marzo 1988, n. 235
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 235/1988
- Data di deposito
- 3 marzo 1988
- Data di decisione
- 24 febbraio 1988
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:235
Norme oggetto del giudizio
- art. 175, comma 1, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 6 del 29 ottobre 1955
- art. 175, ultimo co., decreto del Presidente della Regione siciliana n. 6 del 29 ottobre 1955
Parametri
Massime
Massima n. 10490
E' proprio dei diritti inviolabili di essere automaticamente incorporati, quanto meno nel loro contenuto essenziale, anche negli ordinamenti giuridici autonomi, speciali o comunque diversi da quello statale. La natura di diritto politico fondamentale riconosciuto e garantito con i caratteri propri dell'inviolabilita` (ex art. 2 Cost.) propria del diritto di elettorato passivo, costituisce un preciso limite alla possibilita` del legislatore regionale di disciplinarne l'esercizio, pur nell'ambito di una competenza di tipo esclusivo. Questi non puo`, infatti, disporre deroghe ai principi vigenti nell'ordinamento generale (statale), se non in presenza di situazioni del tutto peculiari alla regione e, in ogni caso, in modo che non ne risultino irragionevoli discriminazioni nel godimento del diritto o restrizioni non giustificate dal fine di garantire interessi generali meritevoli di tutela costituzionale. - v. anche in materia S. nn. 105/1957, 26/1965, 60/1966; 108/1969; 189/1971; 45/1977; 171/1984; 20 e 162/1985.
Massima n. 10491
La norma regionale che dispone per le cause di incompatibilita` preesistenti all'elezione la sanzione della nullita` dell'elezione stessa, anziche` la decadenza dalla carica (ove non sia rimosso, entro un certo termine, il motivo di incompatibilita`), riserva un trattamento deteriore all'eletto in un comune siciliano - rispetto a chi e` eletto in un altro comune in base alla legislazione statale -; trattamento, che oltre a non essere giustificato da alcuna peculiarita` propria della regione interessata, appare del tutto irragionevole ed incongruente rispetto alla 'ratio'dell'istituto dell'incompatibilita`, determinando un'arbitraria equiparazione di quest'ultima al distinto istituto dell'ineleggibilita`. Nella parte in cui prevede, per le cause di incompatibilita` preesistenti all'elezione, la sanzione della nullita` dell'elezione, anziche` quella della decadenza dalla carica, e`, quindi, costituzionalmente illegittimo l'art. 175, comma primo, d.lg.vo Pres. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6.
Massima n. 10492
La mancata previsione nella legislazione siciliana di un sistema di garanzie procedurali per la dichiarazione di decadenza dalla carica, corrispondente al principio di un "giusto procedimento" (art. 24 Cost.) e altresi` conforme ai principi della legislazione statale (art. 7, commi terzo e ottavo, L. 23 aprile 1981, n. 154), determina un'illegittima disparita` di trattamento nel godimento del diritto fondamentale di elettorato passivo, in danno degli eletti nei consigli comunali della Sicilia che versino in una situazione di incompatibilita` prevista dalla legge. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. - l'art. 175, ultimo comma, del d.lg.vo Pres. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6 nella parte in cui non prevede un procedimento di dichiarazione di decadenza dalla carica conforme ai principi di cui all'art. 7, commi 3-8, della legge 23 aprile 1981, n. 154.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, d. leg. Pres. Reg. Sic., 29 ottobre 1955, n. 6, comma primo, nella parte in cui prevede, per le cause d'incompatibilità preesistenti all'elezione, la sanzione della nullità dell'elezione stessa anziché quella della decadenza dalla carica;
b) l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 175, ultimo comma, nella parte in cui non prevede un procedimento di dichiarazione di decadenza dalla carica conforme ai principi di cui all'art. 7, commi 3-8, della legge 23 aprile 1981, n. 154.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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