Corte costituzionale

Sentenza n. 207/1988

Corte cost., sent. 25 febbraio 1988, n. 207

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
207/1988
Data di deposito
25 febbraio 1988
Data di decisione
11 febbraio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:207

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10440

Secondo costante giurisprudenza costituzionale e ordinaria, l'obbligazione solidale tributaria non si differenzia da quella comune, con la conseguenza che, in base ai principi civilistici, l'accertamento non notificato all'obbligato solidale non determina nei suoi confronti alcuna preclusione: tale soggetto puo` quindi far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario (che gli e` consentito intentare allorquando gli sara` notificato l'atto relativo alla sanzione) e il suo ricorso puo` investire sia la sanzione irrogata sia i presupposti di fatto in base ai quali la sanzione stessa e` stata applicata. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 41, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente anteriormente alla modifiche apportate dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, censurato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto non sarebbe consentito al cessionario del bene o al committente del servizio, obbligati in solido con l'autore del reato di omessa fatturazione in materia di I.V.A., di ricorrere, al fine di contestare l'esattezza dell'accertamento e gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione addebitata al cedente). - cfr. S.n. 348/1987.

Massima n. 10441

La mancata applicabilita` del c.d. condono tributario al cessionario del bene, responsabile in solido con l'autore della violazione in materia di I.V.A., per fatti relativi a periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore del d.P.R. n. 24 del 1979, non viola il precetto costituzionale: infatti, a tale soggetto e` consentita anche in sede condono, la tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 29, L. 7 agosto 1982, n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Massima n. 10442

Per costante giurisprudenza costituzionale, il principio della personalita` della pena, di cui all'art. 27 Cost., opera esclusivamente nei confronti delle pene vere e proprie e non ha alcuna attinenza con le sanzioni di altra natura, quali nella specie, le pene pecuniarie. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 41, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.P.R. n. 24 del 1979 - e dell'art. 29, L. 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., in quanto dette norme consentirebbero di irrogare al cessionario - responsabile in solido con l'autore della violazione in materia di I.V.A. - una pena pecuniaria tenendo conto non della sua personalita`, ma di quella del cedente. - cfr. O.n. 502/1987.

Massima n. 10443

Non possono essere tollerate, senza una razionale giustificazione, diseguaglianze tra coobbligati per violazioni in materia di I.V.A.: in particolare, la disparita` nei confronti del cessionario del bene, in ordine alla fruibilita` del beneficio della conciliazione amministrativa, non appare giustificata da alcuna ratio. Le posizioni del cedente e del cessionario, non sono infatti diverse, in quanto il fatto che il cessionario possa, a certe condizioni, sottrarsi completamente al pagamento della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 41, quarto comma, seconda parte del d.P.R.n. 633 del 1972, non vale ad eliminare la irrazionalita` della esclusione del cessionario stesso dal diverso beneficio della definizione agevolata in via amministrativa. Va, pertanto, dichiarata la illegittimita` costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 nella parte in cui non prevede che anche il cessionario del bene (o il committente del servizio) possa versare all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena, nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto concernente la sanzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria e dalle Commissioni tributarie di primo grado della stessa città e di Novara con tutte le ordinanze indicate in epigrafe;

b) Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 655/86);

c) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme suindicate sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., dalla stessa Commissione tributaria di primo grado di Alessandria con l'ordinanza sopra indicata (n. 655/86);

d) Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui non prevede che anche il cessionario del bene, o il committente del servizio, può beneficiare della conciliazione amministrativa versando all'ufficio finanziario una somma pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria prevista, nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto concernente la sanzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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