Corte costituzionale

Sentenza n. 1129/1988

Corte cost., sent. 22 dicembre 1988, n. 1129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1129/1988
Data di deposito
22 dicembre 1988
Data di decisione
14 dicembre 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1129

Norme oggetto del giudizio

  • art. 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 5, legge n. 457 del 8 agosto 1972
  • art. 215, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 12980

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI. Le due attivita', agricola e industriale, non possono essere differenziate ne' quanto ad entita' del rischio ad esse inerente - avuto anche riguardo all'ambito di diffusione raggiunto dalla meccanizzazione dell'agricoltura - ne' quanto ad incidenza della riduzione della capacita' lavorativa sulla residua capacita' di guadagno. Ed infatti, il legislatore del 1972 ha eliminato la disparita' di trattamento lamentata dal giudice remittente, fissando (art. 5 legge 8 agosto 1972, n. 457) il grado di invalidita' permanente che da' titolo alla corresponsione della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura "in misura superiore al 10 per cento", pari, cioe', a quella prevista per gli infortuni sul lavoro nell'industria dall'art. 74, comma secondo, t.u. n. 1124 del 1965. Va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., l'art. 215, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, per i casi di infortuni sul lavoro in agricoltura, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado di invalidita' permanente superiore al 15 per cento, anziche' al 10 per cento, come previsto per il settore industriale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 215, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado di inabilità permanente parziale superiore al quindici per cento, anziché al dieci per cento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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