Corte costituzionale
Sentenza n. 1129/1988
Corte cost., sent. 22 dicembre 1988, n. 1129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1129/1988
- Data di deposito
- 22 dicembre 1988
- Data di decisione
- 14 dicembre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1129
Norme oggetto del giudizio
- art. 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 5, legge n. 457 del 8 agosto 1972
- art. 215, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 12980
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI. Le due attivita', agricola e industriale, non possono essere differenziate ne' quanto ad entita' del rischio ad esse inerente - avuto anche riguardo all'ambito di diffusione raggiunto dalla meccanizzazione dell'agricoltura - ne' quanto ad incidenza della riduzione della capacita' lavorativa sulla residua capacita' di guadagno. Ed infatti, il legislatore del 1972 ha eliminato la disparita' di trattamento lamentata dal giudice remittente, fissando (art. 5 legge 8 agosto 1972, n. 457) il grado di invalidita' permanente che da' titolo alla corresponsione della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura "in misura superiore al 10 per cento", pari, cioe', a quella prevista per gli infortuni sul lavoro nell'industria dall'art. 74, comma secondo, t.u. n. 1124 del 1965. Va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., l'art. 215, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, per i casi di infortuni sul lavoro in agricoltura, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado di invalidita' permanente superiore al 15 per cento, anziche' al 10 per cento, come previsto per il settore industriale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 215, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado di inabilità permanente parziale superiore al quindici per cento, anziché al dieci per cento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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