Corte costituzionale

Sentenza n. 1107/1988

Corte cost., sent. 20 dicembre 1988, n. 1107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1107/1988
Data di deposito
20 dicembre 1988
Data di decisione
12 dicembre 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1107

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 17 del 28 dicembre 1984
  • art. 7, legge della Provincia autonoma di Trento n. 41 del 23 novembre 1983
  • art. 8, legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 30 settembre 1974

Parametri

Massime

Massima n. 13423

La Corte puo' emettere decisioni di tipo additivo soltanto quando la soluzione adeguatrice non sia frutto di una valutazione discrezionale ma discenda necessariamente dal giudizio di legittimita', nel senso che la disposta estensione sia logicamente necessitata ed implicita nelle potenzialita' interpretative del contesto normativo in cui e' collocata la disposizione impugnata, e non quando si profili una pluralita' di soluzioni derivanti da varie possibili valutazioni, rimanendo in tal caso le scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore.

Massima n. 13424

Poiche' i medici ed i chimici dipendenti dei laboratori di igiene e profilassi, nonostante il progressivo avvicinamento, costituiscono pur sempre allo stato categorie distinte sia per la posizione giuridica che per le funzioni, rientra nella insindacabile discrezionalita' del legislatore l'estensione ai chimici del piu' favorevole trattamento economico riservato ai medici (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 8 della legge della Provincia di Trento 30 settembre 1974, n. 26, dell'art. 7 della legge della Provincia di Trento 23 novembre 1983, n. 41, e dell'art. 2 della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 1984, n. 17, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione).

Massima n. 13425

Poiche' i principi generali dell'ordinamento, che costituiscono un limite per la potesta' legislativa primaria delle regioni e delle province autonome, consistono in orientamenti o criteri direttivi di cosi' ampia portata e cosi' fondamentali da potersi desumere dalla legislazione relativa a piu' settori di competenza regionale o provinciale ovvero, eccezionalmente, e sempreche' il principio sia diretto a garantire il rispetto di valori supremi collocabili a livello delle norme costituzionali o di immediata attuazione delle stesse, da singole materie, deve escludersi la sussistenza di un principio generale dell'ordinamento che vincoli il legislatore regionale o provinciale a prevedere la totale equiparazione dei chimici e dei medici dipendenti dei laboratori di igiene e profilassi (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8 della legge della Provincia di Trento 30 settembre 1974, n. 26, dell'art. 7 della legge della Provincia di Trento 23 novembre 1983, n. 41, e dell'art. 2 della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 1984, n. 17, in riferimento agli artt. 4 e 8 dello Statuto del Trentino-Alto Adige).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE Nei riuniti giudizi di cui in epigrafe,

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Provincia di Trento 30 settembre 1974, n. 26 ("Modifiche al trattamento economico del personale provinciale") e dell'art. 7 della legge della Provincia di Trento 23 novembre 1983, n. 41 ("Nuovo assetto retributivo del personale dirigente e miglioramenti economici al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi") sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione V, e dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Provincia di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 1984, n. 17 ("Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario del 13 dicembre 1983"), sollevata, in riferimento alle medesime disposizioni costituzionali precedentemente indicate, con l'ordinanza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Provincia di Trento riferita in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli di legge provinciale sopra indicati, sollevate con le medesime ordinanze precedentemente ricordate, in riferimento agli artt. 4 e 8 dello Statuto del Trentino Alto-Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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