Corte costituzionale

Sentenza n. 1089/1988

Corte cost., sent. 13 dicembre 1988, n. 1089

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1089/1988
Data di deposito
13 dicembre 1988
Data di decisione
30 novembre 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1089

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 3, legge n. 425 del 6 agosto 1945
  • art. 4, comma 4, legge n. 425 del 6 agosto 1945
  • art. 4, comma 8, legge n. 425 del 6 agosto 1945
  • art. 4, comma 13, legge n. 425 del 6 agosto 1945

Parametri

Massime

Massima n. 13252

Ai fini della determinazione del nuovo trattamento retributivo dei magistrati e degli avvocati dello Stato, la legge n. 425 del 1984 ha previsto una valutazione differenziata delle anzianita' pregresse che non e' priva di razionale giustificazione, in quanto correlata alla diversita' delle attivita' professionali svolte anteriormente all'entrata in carriera. Pertanto, non contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost. il riconoscimento dell'anzianita' effettiva (in luogo della minore anzianita' convenzionale) soltanto se essa sia stata maturata nell'esercizio di funzioni analoghe alle attuali o comunque idonee (come quella di dirigente generale) a fornire un'adeguata qualificazione. Ne' l'art. 36 Cost. impedisce al legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, di prevedere un migliore trattamento economico per lavoratori che, pur esplicando la medesima attivita' di altri, si trovino in condizioni soggettive idonee ad una piu' favorevole valutazione dell'anzianita'. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4, commi terzo, quarto, ottavo e tredicesimo, della legge 6 agosto 1984 n.ßßËÎ Rn_

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo, quarto, ottavo e tredicesimo comma l. 6 agosto 1984 n. 425, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia e dal Consiglio di Stato con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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