Corte costituzionale
Sentenza n. 1087/1988
Corte cost., sent. 13 dicembre 1988, n. 1087
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1087/1988
- Data di deposito
- 13 dicembre 1988
- Data di decisione
- 30 novembre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1087
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- legge n. 641 del 21 ottobre 1978
- art. 29, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- art. 23, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 12971
ORDINAMENTO PENITENZIARI La questione sollevata riguarda solo una delle possibili situazioni del lavoratore detenuto, quella, cioe', del detenuto che lavora all'interno dello stabilimento carcerario, alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Tale fattispecie presenta delle peculiarita' che incidono profondamente sulla struttura del rapporto (esso trae origine da un obbligo legale e si propone la finalita' della redenzione o del riadattamento del detenuto e non quella del profitto dell'amministrazione; la mano d'opera e', talvolta, non qualificata, disomogenea, e i prodotti non sempre curati). Siffatto genere di lavoro non puo' ritenersi identico a quello ordinario. E tuttavia, non puo' affermarsi che esso non debba essere protetto alla stregua dei precetti costituzionali. Ed, in effetti, la norma censurata stabilisce solo una determinazione nel minimo del relativo trattamento economico, ma la disciplina vigente non esclude l'osservanza del criterio della relazione con la quantita' e qualita' del lavoro prestato, ne' dei bisogni della famiglia di chi lavoro. Del resto, non puo' del tutto escludersi che, trattandosi di diritto soggettivo, il lavoratore possa adire il giudice del lavoro perche' disapplichi l'atto determinativo della mercede, se questo importi violazione dei suddetti precetti costituzionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 22 della L. 26 luglio 1975, n. 354).
Massima n. 12972
ORDINAMENTO PENITENZIARIO L'art. 23 della L. n. 354 del 1975 e' stato abrogato dall'art. 29 della L. 10 ottobre 1986, n. 663. Pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice remittente per una nuova valutazione della questione sollevata alla stregua dell'attuale stato della legislazione.(Questione di legittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 36 e 53, comma primo, Cost., dell'art. 23 della L.n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che la remunerazione corrisposta per il lavoro dei detenuti sia determinata nella misura di sette decimi della mercede per gli imputati e condannati, e gli altri tre decimi siano versati alle Regioni ed agli enti locali, a seguito della soppressione della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, alla quale in precedenza erano erogati, soppressione avvenuta con L. 21 ottobre 1978, n. 641).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Pretore di Roma con la ordinanza in epigrafe;
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della stessa legge n. 354 del 1975, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 36, primo comma, e 53 Cost., con la stessa ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositato in cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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