Corte costituzionale

Sentenza n. 1032/1988

Corte cost., sent. 15 novembre 1988, n. 1032

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1032/1988
Data di deposito
15 novembre 1988
Data di decisione
27 ottobre 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1032

Norme oggetto del giudizio

  • art. 52, legge della Regione siciliana n. 7 del 21 marzo 1971

Parametri

Massime

Massima n. 13278

La disposizione dell'art. 52, comma primo, della legge regione siciliana n. 7 del 1971 - che limita la responsabilita` degli impiegati regionali ai soli casi di dolo e colpa grave - non contrasta con il limite dei principi generali dell'ordinamento statuale (in relazione ad un asserito comune criterio di responsabilita` dei pubblici impiegati comprensivo anche dell'ipotesi della colpa lieve), ne` con gli artt. 97 e 103 Cost. (in ragione di una paventata incuria, che essa potrebbe determinare, nello svolgimento delle mansioni affidate agli impiegati regionali, e di una compressione delle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei Conti) e neppure con l'art. 3 Cost. (sotto il profilo della mancata estensione della predetta limitazione anche alle fattispecie pregresse, ma non ancora definite giudizialmente alla data di entrata in vigore della legge). Ove si consideri: sub a), che la possibilita` che il rapporto di servizio dei dipendenti regionali ed i connessi obblighi e responsabilita` ricevano una disciplina differenziata e` implicita nella stessa attribuzione alla regione di siffatta potesta` (sent. 112/1973) e che, comunque, non sussiste, allo stato, l'asserito principio generale di responsabilita` dei pubblici dipendenti per qualsiasi grado di colpa (cfr. sentt. 54/1975 e 164/1982); sub b), che la disposizione censurata e` ragionevolmente volta a garantire (con cio` attuando anche le esigenze sub artt. 97 e 103 Cost.) un piu` efficiente e sollecito svolgimento dell'azione amministrativa da parte degli uffici della Regione, senza intaccare sostanzialmente il principio di responsabilita` dei dipendenti verso l'Ente di appartenenza; sub c), che non puo` ritenersi violato il principio di eguaglianza per la mancata applicazione di discipline di favore a fattispecie sorte anteriormente alla rispettiva entrata in vigore (sentt. 209 e 368/1988).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52, primo comma, della legge della Regione Siciliana 23 marzo 1971, n. 7 ("Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale"), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e 14 dello Statuto della Regione Sicilia, in relazione all'art. 1 del medesimo Statuto e all'art. 5 della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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