Corte costituzionale
Sentenza n. 1032/1988
Corte cost., sent. 15 novembre 1988, n. 1032
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1032/1988
- Data di deposito
- 15 novembre 1988
- Data di decisione
- 27 ottobre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1032
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, legge della Regione siciliana n. 7 del 21 marzo 1971
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 103, Costituzione
- art. 1, statuto regione Sicilia
- art. 97, Costituzione
- art. 5, Costituzione
Massime
Massima n. 13278
La disposizione dell'art. 52, comma primo, della legge regione siciliana n. 7 del 1971 - che limita la responsabilita` degli impiegati regionali ai soli casi di dolo e colpa grave - non contrasta con il limite dei principi generali dell'ordinamento statuale (in relazione ad un asserito comune criterio di responsabilita` dei pubblici impiegati comprensivo anche dell'ipotesi della colpa lieve), ne` con gli artt. 97 e 103 Cost. (in ragione di una paventata incuria, che essa potrebbe determinare, nello svolgimento delle mansioni affidate agli impiegati regionali, e di una compressione delle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei Conti) e neppure con l'art. 3 Cost. (sotto il profilo della mancata estensione della predetta limitazione anche alle fattispecie pregresse, ma non ancora definite giudizialmente alla data di entrata in vigore della legge). Ove si consideri: sub a), che la possibilita` che il rapporto di servizio dei dipendenti regionali ed i connessi obblighi e responsabilita` ricevano una disciplina differenziata e` implicita nella stessa attribuzione alla regione di siffatta potesta` (sent. 112/1973) e che, comunque, non sussiste, allo stato, l'asserito principio generale di responsabilita` dei pubblici dipendenti per qualsiasi grado di colpa (cfr. sentt. 54/1975 e 164/1982); sub b), che la disposizione censurata e` ragionevolmente volta a garantire (con cio` attuando anche le esigenze sub artt. 97 e 103 Cost.) un piu` efficiente e sollecito svolgimento dell'azione amministrativa da parte degli uffici della Regione, senza intaccare sostanzialmente il principio di responsabilita` dei dipendenti verso l'Ente di appartenenza; sub c), che non puo` ritenersi violato il principio di eguaglianza per la mancata applicazione di discipline di favore a fattispecie sorte anteriormente alla rispettiva entrata in vigore (sentt. 209 e 368/1988).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52, primo comma, della legge della Regione Siciliana 23 marzo 1971, n. 7 ("Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale"), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e 14 dello Statuto della Regione Sicilia, in relazione all'art. 1 del medesimo Statuto e all'art. 5 della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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