Corte costituzionale
Sentenza n. 1001/1988
Corte cost., sent. 27 ottobre 1988, n. 1001
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1001/1988
- Data di deposito
- 27 ottobre 1988
- Data di decisione
- 12 ottobre 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1001
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 93 del 29 marzo 1983
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 5 marzo 1986
- art. 1, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 5 marzo 1986
- art. 5, legge n. 93 del 29 marzo 1983
- art. 7, legge n. 93 del 29 marzo 1983
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 5 marzo 1986
- art. 8, legge n. 93 del 29 marzo 1983
Parametri
Massime
Massima n. 12957
REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEL PERSONALE Nell'impianto della legge quadro sul pubblico impiego, ciascuna Regione e' stata legittimata a partecipare, in piena autonomia, ad entrambe le fasi della formazione della disciplina dell'impiego regionale e cioe' sia alla fase contrattuale (mediante la presenza di un proprio rappresentante nella delegazione di parte pubblica costituita per la stipula degli accordi), sia alla fase normativa (mediante approvazione, con provvedimento regionale, degli accordi stipulati, la cui efficacia e', per espressa previsione della legge suddetta, sottoposta appunto a siffatta approvazione). Ne consegue che il D.P.R. n. 68 del 1986, che ha incluso in un unico comparto di contrattazione il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti nonche' quello di altre categorie di enti locali e funzionali (a seguito di puntuale osservanza del procedimento imposto dalla menzionata legge, ai fini della determinazione dei vari comparti di contrattazione), non puo' configurarsi come concretamente lesivo, in parte qua, di competenze regionali, atteso il carattere meramente preliminare di tale procedimento rispetto alla stipula dei successivi accordi sindacali e tenuto conto della ampiezza dei poteri riconosciuti alle Regioni in sede di recepimento degli accordi medesimi: cio' con il corollario dell'inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzioni, proposto da parte regionale avverso il detto decreto, di per se' privo di quell'effetto lesivo, riscontrabile, eventualmente, nei suoi termini concreti, solo a seguito della definizione dei menzionati accordi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto con il ricorso di cui in epigrafe dalla Regione Lombardia in relazione agli artt. 1 n. 3, 4 e 10 del d.P.R. 5 marzo 1986 n. 68, concernente "Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93", con riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 Cost. ed agli artt. 5, 7, 8 e 10 della legge 29 marzo 1983 n. 93.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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