Corte costituzionale
Ordinanza n. 953/1988
Corte cost., ord. 29 luglio 1988, n. 953
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 953/1988
- Data di deposito
- 29 luglio 1988
- Data di decisione
- 8 luglio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:953
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 56, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 57, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 43, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 9188
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia' dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 56 primo comma, 57 secondo comma d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 16 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, denunziati in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 27 Cost. nella parte in cui non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo. - O. n. 454/1987
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte), 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e dell'amministrazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, Cost., dalla Corte di Appello di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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