Corte costituzionale

Ordinanza n. 950/1988

Corte cost., ord. 29 luglio 1988, n. 950

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
950/1988
Data di deposito
29 luglio 1988
Data di decisione
8 luglio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:950

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, lett.g), decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 5, legge n. 114 del 13 aprile 1977

Parametri

Massime

Massima n. 13236

In materia di oneri deducibili le scelte del legislatore sono discrezionali e insindacabili purche' non arbitrarie; e non e' irrazionale la disparita' di trattamento tra l'assegno periodico al coniuge rispetto a quello di mantenimento dei figli, in quanto l'uno costituisce una perdita economica del soggetto erogatore, mentre l'altro rappresenta adempimento di un obbligo sancito per legge a carico dei genitori, che non viene meno a seguito di separazione legale o di scioglimento del matrimonio. Inoltre non sussiste violazione degli artt. 29 e 30 Cost. in quanto la norma non contrasta con i doveri inerenti al matrimonio e con il dovere dei genitori di mantenere, educare e istruire la prole - Ne' sussiste violazione dell'art. 53 Cost. in quanto la capacita' contributiva deve essere posta in relazione al presuposto e agli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. g) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977 n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 53 Cost.) Sentt. nn. 97/1968 e 91/1982

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53 Cost., dalla Commissione Tributaria di I grado di Sanremo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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