Corte costituzionale
Ordinanza n. 943/1988
Corte cost., ord. 28 luglio 1988, n. 943
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 943/1988
- Data di deposito
- 28 luglio 1988
- Data di decisione
- 8 luglio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:943
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
- art. 5, comma 14, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 12947
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE E' manifestamente infondata, in quanto gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 78 del 1988 - non rinvenendosi nella ordinanza di rimessione profili ulteriori rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte, e non potendosi ritenere tale il riferimento, quale parametro costituzionale di raffronto, all'art. 13 Cost., invero ininfluente, concernendo la tutela apprestata da detta norma le supreme guarentigie dell' habeas corpus e non anche tutte quelle limitazioni alle quali il cittadino puo', in vario modo, essere sottoposto nello svolgimento della sua attivita' quotidiana - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui dispone che, qualora il lavoratore risulti assente alla visita medica di controllo senza giustificato motivo, decada dal diritto a qualsiasi trattamento economico per il periodo di malattia sino a dieci giorni. - S.n. 78/1988.
Massima n. 12948
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui dispone - senza prevedere una seconda visita medica - che il trattamento economico di malattia, nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore alla visita medica di controllo, sia ridotto della meta' per il periodo di assenza ulteriore rispetto ai primi dieci giorni, in quanto, in tale parte, la norma e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 78 del 1988. - S.n. 78/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui prevede la perdita del diritto al trattamento economico di malattia nella misura della metà relativamente al periodo successivo ai primi dieci giorni;
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della stessa norma nella parte in cui prevede la perdita dell'intero trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia; questioni sollevate, in riferimento agli artt. 13, primo comma, 32, primo comma, 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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