Corte costituzionale
Ordinanza n. 942/1988
Corte cost., ord. 28 luglio 1988, n. 942
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 942/1988
- Data di deposito
- 28 luglio 1988
- Data di decisione
- 8 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:942
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 54 del 26 febbraio 1982
- art. 6, comma 1, ult. parte, decreto-legge n. 791 del 22 dicembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 12946
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE E' manifestamente infondata, in quanto gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 700 del 1988 - non rinvenendosi nella ordinanza di rimessione profili ulteriori rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte, e non potendosi ritenere tale il riferimento, quale parametro costituzionale di raffronto, all'art. 4 Cost., invero ininfluente, poiche' tale norma mette solo in risalto l'importanza sociale del diritto al lavoro, senza garantire il diritto alla conservazione del posto di lavoro o al conseguimento di una occupazione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma primo, ultima parte, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui esclude che il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria I.V.S., che gia' goda di pensione d'invalidita' a carico dell'I.N.P.S., possa optare per la continuazione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno d'eta' o fino al raggiungimento della anzianita' contributiva massima, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost.). - S.nn. 194/1970, 16/1980, 189/1980, 700/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, ultima parte, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., dal Pretore di Galatina con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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