Corte costituzionale

Ordinanza n. 942/1988

Corte cost., ord. 28 luglio 1988, n. 942

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
942/1988
Data di deposito
28 luglio 1988
Data di decisione
8 luglio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:942

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 54 del 26 febbraio 1982
  • art. 6, comma 1, ult. parte, decreto-legge n. 791 del 22 dicembre 1981

Parametri

Massime

Massima n. 12946

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE E' manifestamente infondata, in quanto gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 700 del 1988 - non rinvenendosi nella ordinanza di rimessione profili ulteriori rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte, e non potendosi ritenere tale il riferimento, quale parametro costituzionale di raffronto, all'art. 4 Cost., invero ininfluente, poiche' tale norma mette solo in risalto l'importanza sociale del diritto al lavoro, senza garantire il diritto alla conservazione del posto di lavoro o al conseguimento di una occupazione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma primo, ultima parte, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui esclude che il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria I.V.S., che gia' goda di pensione d'invalidita' a carico dell'I.N.P.S., possa optare per la continuazione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno d'eta' o fino al raggiungimento della anzianita' contributiva massima, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost.). - S.nn. 194/1970, 16/1980, 189/1980, 700/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, ultima parte, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., dal Pretore di Galatina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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