Corte costituzionale

Ordinanza n. 941/1988

Corte cost., ord. 28 luglio 1988, n. 941

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
941/1988
Data di deposito
28 luglio 1988
Data di decisione
8 luglio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:941

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9216

E' manifestamente inammissibile - in quanto gia' decisa nel senso della manifesta inammissibilita' - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 sollevata per contrasto con gli artt. 3, 76 e 77 Cost. nella parte in cui parifica sul piano sanzionatorio l'omissione e il ritardo nel versamento all'esattoria delle ritenute i.r.pe.f. su interessi di depositi e conto corrente. O. n. 132/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla Commissione Tributaria di I grado di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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