Corte costituzionale
Ordinanza n. 936/1988
Corte cost., ord. 28 luglio 1988, n. 936
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 936/1988
- Data di deposito
- 28 luglio 1988
- Data di decisione
- 8 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:936
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12945
PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO La diversita' di trattamento fra l'opposizione a decreto ingiuntivo nelle forme del rito ordinario e quella nelle forme del rito del lavoro, mentre trova ragionevole giustificazione e fondamento nelle peculiarita' del rito speciale, finalizzate all'accelerazione del procedimento e alla concentrazione della trattazione nonche' all'immediatezza della pronuncia, non esclude che, ricorrendo il secondo caso, possa, anteriormente all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., farsi applicazione analogica del disposto dell'art. 351 c.p.c., al fine di una delibazione anticipata, rispetto all'udienza stessa, delle questioni concernenti la provvisoria esecuzione del decreto opposto, adottandosi le relative decisioni nella forma, in tale ultima norma prevista, dell'ordinanza e, quindi, previa istituzione del contraddittorio fra le parti. (Nella specie, alla stregua di tali principi, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645, comma secondo, e 649 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, secondo il giudice remittente, comporterebbero limitazioni di tutela per chi propone opposizione a decreto ingiuntivo nelle forme del rito del lavoro, rispetto a chi si oppone nelle forme ordinarie).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645, secondo comma, e 649 cod. proc civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Gravina in Puglia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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