Corte costituzionale
Ordinanza n. 903/1988
Corte cost., ord. 26 luglio 1988, n. 903
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 903/1988
- Data di deposito
- 26 luglio 1988
- Data di decisione
- 7 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:903
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, lett.b, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 1, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
- art. 1, decreto-legge n. 9 del 23 gennaio 1982
- legge n. 94 del 25 marzo 1982
Parametri
Massime
Massima n. 11736
Poiche' la situazione delle opere costituenti pertinenze ad edifici (urbani ed agricoli) gia' esistenti e quella delle opere costituenti pertinenze al servizio di fondi rustici sono innegabilmente non omogenee sotto il profilo edilizio ed urbanistico (configurando le seconde, a differnza dell prime, modificazioni originarie del territorio considerato come area nuda), si giustifica il diverso regime della concessione edilizia prescritta per le seconde a fronte dell'autorizzazione gratuita prevista per le prime. Ne' puo' dirsi, con cio', lesa la proprieta' fondiaria e la correlata sua garanzia costituzionale (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 20, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 7, comma secondo, lett.a), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost..).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 7, comma secondo, lett. a), del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., dal Pretore di Sannicandro Garganico con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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