Corte costituzionale

Ordinanza n. 903/1988

Corte cost., ord. 26 luglio 1988, n. 903

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
903/1988
Data di deposito
26 luglio 1988
Data di decisione
7 luglio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:903

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, lett.b, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 1, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
  • art. 1, decreto-legge n. 9 del 23 gennaio 1982
  • legge n. 94 del 25 marzo 1982

Parametri

Massime

Massima n. 11736

Poiche' la situazione delle opere costituenti pertinenze ad edifici (urbani ed agricoli) gia' esistenti e quella delle opere costituenti pertinenze al servizio di fondi rustici sono innegabilmente non omogenee sotto il profilo edilizio ed urbanistico (configurando le seconde, a differnza dell prime, modificazioni originarie del territorio considerato come area nuda), si giustifica il diverso regime della concessione edilizia prescritta per le seconde a fronte dell'autorizzazione gratuita prevista per le prime. Ne' puo' dirsi, con cio', lesa la proprieta' fondiaria e la correlata sua garanzia costituzionale (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 20, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 7, comma secondo, lett.a), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost..).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 7, comma secondo, lett. a), del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., dal Pretore di Sannicandro Garganico con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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