Corte costituzionale

Ordinanza n. 860/1988

Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 860

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
860/1988
Data di deposito
21 luglio 1988
Data di decisione
5 luglio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:860

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 37, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 23, comma 1, legge n. 93 del 29 marzo 1983

Parametri

Massime

Massima n. 12180

L'azione speciale ex art. 28 dello statuto dei lavoratori, per la repressione della condotta antisindacale e quella individuale sperimentabile dal lavoratore che, per effetto della medesima condotta, abbia riportato la lesione di un proprio diritto sono reciprocamente distinte ed autonome, attesa la diversita' degli interessi tutelati e dei profili di illiceita' rispettivamente rilevati, sicche', non essendo il loro concorso suscettibile di determinare contrasto di giudicati e non essendo impossibile il reciproco coordinamento, non si verifica, a causa dell'istituzione della prima, alcuna violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e neppure dell'art. 102 Cost., in quanto il giudice degli interessi collettivi non e' configurabile quale giudice speciale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.

Massima n. 12183

L'inapplicabilita' dell'istituto di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970 nei confronti dello Stato (e, nella specie, da parte dei sindacati del personale di polizia) e' costituzionalmente legittima, attese le differenze di disciplina e di tutela sussistenti fra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato, alla stregua delle quali e' dato al legislatore di diversamente apprezzare il collegamento e la strumentalita' del primo rispetto alle varie finalita' istituzionali assegnate agli uffici in cui si articola l'amministrazione pubblica: cio' in considerazione anche del fatto che detta inapplicabilita' non si risolve in una minorata tutela giurisdizionale delle categorie interessate, cui e' pur sempre consentita la via della giurisdizione amministrativa, con i mezzi cautelari, non meno rapidi ed incisivi, ivi consentiti, specie alla luce di pregresse pronunzie della Corte costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 28 legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 23, comma primo, della legge 29.3.1983, n. 93). V. Sent. n. 190 del 1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 37 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e 23, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 39 e 102 Cost., dai Pretori di Genzano e di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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