Corte costituzionale
Ordinanza n. 847/1988
Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 847
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 847/1988
- Data di deposito
- 21 luglio 1988
- Data di decisione
- 5 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:847
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
- art. 14, legge n. 177 del 29 aprile 1976
Parametri
Massime
Massima n. 13770
La discrezionalita' riconosciuta al legislatore in materia di contributo di riscatto - sia in ordine ai periodi e servizi da ammettere al riscatto sia in ordine all'onere, totale o parziale, da porre a carico del dipendente - appare nella specie correttamente esercitata, in relazione alle peculiarita' dell'impiego militare rispetto a quello civile, destinate a ripercuotersi anche nelle modalita' e sui tempi del trattamento diquiescenza, avuto riguardo ai piu' bassi limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali, per i quali la maggiore difficolta', rispetto agli impiegati civili, di raggiungere il massimo di anzianita' ai fini del trattamento di quiescenza, trova compensazione nel previsto beneficio della valutabilita' non onerosa del periodo corrispondente alla durata del corso di studi universitari. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, e dell'art. 14, L. 29 aprile 1976 n. 177, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per l'ingiustificata disparita' di trattamento del personale civile rispetto a quello militare essendo previsto solo per il primo il regime di onerosita' del riscatto del periodo di studi universitari e, conseguentemente, per il contrasto con gli artt. 35, secondo comma, e 36, primo comma, Cost., al cui dettato - non trattandosi di norma di favore nei riguardi degli ufficiali - si conformerebbe la disposizione sul riscatto senza oneri prevista per costoro e non per il personale civile). - cfr. S.n. 218/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, secondo comma, e 36, primo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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