Corte costituzionale

Ordinanza n. 847/1988

Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 847

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
847/1988
Data di deposito
21 luglio 1988
Data di decisione
5 luglio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:847

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 14, legge n. 177 del 29 aprile 1976

Parametri

Massime

Massima n. 13770

La discrezionalita' riconosciuta al legislatore in materia di contributo di riscatto - sia in ordine ai periodi e servizi da ammettere al riscatto sia in ordine all'onere, totale o parziale, da porre a carico del dipendente - appare nella specie correttamente esercitata, in relazione alle peculiarita' dell'impiego militare rispetto a quello civile, destinate a ripercuotersi anche nelle modalita' e sui tempi del trattamento diquiescenza, avuto riguardo ai piu' bassi limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali, per i quali la maggiore difficolta', rispetto agli impiegati civili, di raggiungere il massimo di anzianita' ai fini del trattamento di quiescenza, trova compensazione nel previsto beneficio della valutabilita' non onerosa del periodo corrispondente alla durata del corso di studi universitari. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, e dell'art. 14, L. 29 aprile 1976 n. 177, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per l'ingiustificata disparita' di trattamento del personale civile rispetto a quello militare essendo previsto solo per il primo il regime di onerosita' del riscatto del periodo di studi universitari e, conseguentemente, per il contrasto con gli artt. 35, secondo comma, e 36, primo comma, Cost., al cui dettato - non trattandosi di norma di favore nei riguardi degli ufficiali - si conformerebbe la disposizione sul riscatto senza oneri prevista per costoro e non per il personale civile). - cfr. S.n. 218/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, secondo comma, e 36, primo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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