Corte costituzionale
Ordinanza n. 807/1988
Corte cost., ord. 14 luglio 1988, n. 807
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 807/1988
- Data di deposito
- 14 luglio 1988
- Data di decisione
- 4 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:807
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, decreto-legge n. 688 del 30 settembre 1982
- legge n. 873 del 27 novembre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 15655
In tema di ripetizione di tributi indebitamente pagati, l'esigenza di evitare l'arricchimento senza causa di alcuni operatori economici in danno della collettivita', stante la non irragionevole presunzione del trasferimento dell'onere fiscale dal soggetto passivo su altri soggetti, per taluni tipi di imposta, giustifica - tanto piu' in ipotesi in cui il pagamento dell'indebito non nasce in virtu' di un'imposizione, ma nell'ambito di un rapporto paritetico ( nella specie : diritti per importazioni di merci ) - che l'onere probatorio del mancato trasferimento del tributo stesso gravi sull'attore e non invece, come stabilito dalla disciplina generale (art. 2697 cod. civ.), sul convenuto, considerato anche che la normale irrilevanza giuridica del fenomeno della traslazione nell'ambito del diritto tributario non costituisce espressione di una qualche esigenza di tutela costituzionale. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita'costituzionale dell'art. 19, d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in l. 27 novembre 1982, n. 873). - O. n. 651/1988.
Massima n. 15656
Questione gia' dichiarata non fondata in riferimento al parametro invocato. - O. n. 651/1988.
Massima n. 15660
E' da escludersi che il limite alla ripetizione di un'imposta indebitamente versata (quale nella specie: diritti per importazioni di merci) costituito dall'onere a carico dell'attore, di provare la mancata traslazione del tributo su altri soggetti, istituisca un nuovo potere impositivo, o, mantenga, confermandolo, quello illegittimamente esercitato in precedenza, con conseguente possibile violazione dell'art. 53 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in L. 27 novembre 1982, n. 873, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873 ("Misure urgenti in materia di entrate fiscali"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Corte di appello di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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