Corte costituzionale

Ordinanza n. 807/1988

Corte cost., ord. 14 luglio 1988, n. 807

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
807/1988
Data di deposito
14 luglio 1988
Data di decisione
4 luglio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:807

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, decreto-legge n. 688 del 30 settembre 1982
  • legge n. 873 del 27 novembre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 15655

In tema di ripetizione di tributi indebitamente pagati, l'esigenza di evitare l'arricchimento senza causa di alcuni operatori economici in danno della collettivita', stante la non irragionevole presunzione del trasferimento dell'onere fiscale dal soggetto passivo su altri soggetti, per taluni tipi di imposta, giustifica - tanto piu' in ipotesi in cui il pagamento dell'indebito non nasce in virtu' di un'imposizione, ma nell'ambito di un rapporto paritetico ( nella specie : diritti per importazioni di merci ) - che l'onere probatorio del mancato trasferimento del tributo stesso gravi sull'attore e non invece, come stabilito dalla disciplina generale (art. 2697 cod. civ.), sul convenuto, considerato anche che la normale irrilevanza giuridica del fenomeno della traslazione nell'ambito del diritto tributario non costituisce espressione di una qualche esigenza di tutela costituzionale. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita'costituzionale dell'art. 19, d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in l. 27 novembre 1982, n. 873). - O. n. 651/1988.

Massima n. 15656

Questione gia' dichiarata non fondata in riferimento al parametro invocato. - O. n. 651/1988.

Massima n. 15660

E' da escludersi che il limite alla ripetizione di un'imposta indebitamente versata (quale nella specie: diritti per importazioni di merci) costituito dall'onere a carico dell'attore, di provare la mancata traslazione del tributo su altri soggetti, istituisca un nuovo potere impositivo, o, mantenga, confermandolo, quello illegittimamente esercitato in precedenza, con conseguente possibile violazione dell'art. 53 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in L. 27 novembre 1982, n. 873, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873 ("Misure urgenti in materia di entrate fiscali"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Corte di appello di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze