Corte costituzionale
Ordinanza n. 790/1988
Corte cost., ord. 7 luglio 1988, n. 790
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 790/1988
- Data di deposito
- 7 luglio 1988
- Data di decisione
- 22 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:790
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, n. 8, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
- art. 31, n.10, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
Parametri
Massime
Massima n. 14137
Questione gia' dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - V. S.n. 431/1987; O.n. 431 e 595/1988.
Massima n. 14138
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S.n. 431/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma n. 8, legge 28 febbraio 1986, n. 41, in riferimento agli artt. 3, 35, 53, Cost., sollevata dai Pretori di Imperia e Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 10, legge 28 febbraio 1986 n. 41, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 431 del 1987.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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