Corte costituzionale
Ordinanza n. 714/1988
Corte cost., ord. 23 giugno 1988, n. 714
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 714/1988
- Data di deposito
- 23 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:714
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, lett. a), legge n. 10 del 28 gennaio 1977
- art. 3, lett. b), legge della Regione Lombardia n. 93 del 7 giugno 1980
Parametri
Massime
Massima n. 16147
L'art. 9, lett. a), l. 28 gennaio 1977, n. 10, sulla edificabilita' dei suoli, richiede in modo non equivoco, quale requisito per l'esonero dal pagamento dei contributi di urbanizzazione, oltre a quello oggettivo della strumentalita' alla conduzione del fondo, delle opere da realizzare nelle zone agricole, anche quello soggettivo, del possesso, in capo al richiedente il provvedimento concessorio, degli elementi necessari perche' egli possa essere qualificato imprenditore agricolo a titolo principale.
Massima n. 16148
Nella gratuita' della concessione ai sensi dell'art.9, lett. a) della l. 28 gennaio 1977, n. 10, non e' ravvisabile un principio fondamentale della legislazione statale, ma, piuttosto, una deroga a quello generale della onerosita' della concessione edilizia.
Massima n. 16149
La legge della regione Lombardia, n. 93 del 1980, (art.3, lett. G)), subordinando il rilascio della concessione edilizia in favore del titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola, al versamento di contributi, mentre " l'imprenditore agricolo, singolo o associato, iscritto all'albo di cui alla l. nazionale 13 aprile 1974, n. 18" ne e' esonerato, recepisce una distinzione gia' operata dal legislatore statale ai fini del riconoscimento del beneficio della gratuita' della concessione edilizia stessa (v. massima A) ne' peraltro, potrebbe in nessun caso contrastare con l'art. 117 Cost., non ravvisandosi, nella gratuita' della concessione, ai sensi dell'art. 9, lett. a), l. 28 gennaio 1977, n. 10, un principio fondamentale della legislazione statale ( v. massima B). (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 lett.b) della l. della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93).
Massima n. 16150
In tema di concessione edilizia, sono obiettivamente differenziate, e quindi assoggettabili ad una diversa disciplina, in vista della realizzazione dei principi costituzionali del conseguimento del razionale sfruttamento del suolo e di equi rapporti sociali, le vicende relative alla realizzazione di opere da parte di imprenditori agricoli a titolo principale e da parte di altri soggetti, quali, nella specie, i titolari o legali rappresentanti dell'impresa agricola. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, lett. b), della l. regionale della Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, denunziato in quanto, riguardo alla concessione edilizia per aree in zone agricole, solo per l'imprenditore a titolo principale e non anche per il titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola, ne prevede la gratuita').
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), della legge regionale della Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), sollevata in riferimento agli artt. 3, 44, e 117 Cost., dal T.A.R. Lombardia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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