Corte costituzionale

Ordinanza n. 704/1988

Corte cost., ord. 23 giugno 1988, n. 704

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
704/1988
Data di deposito
23 giugno 1988
Data di decisione
9 giugno 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:704

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 35, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 34, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 44, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 31, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 38, comma 3, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 38, comma 1, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 8-quater, decreto-legge n. 146 del 28 aprile 1985
  • art. 13, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • legge n. 298 del 21 giugno 1985
  • art. 22, legge n. 47 del 28 febbraio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 15867

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di idonea motivazione sulla rilevanza, in relazione alla eventuale applicazione - che la stessa rilevanza avrebbe escluso - della normativa "piu' favorevole al reo" di cui all'art. 18, legge 28 febbraio 1985 n. 47. - S. n. 369/1988.

Massima n. 15868

Questioni gia' dichiarate infondate. - S. n. 369/1988.

Massima n. 15869

Questioni gia' dichiarate infondate. - S. n. 369/1988.

Massima n. 15870

Questioni gia' dichiarate infondate. - S. n. 369/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Lucera, con ordinanze 2 luglio 1985 (Reg. Ord. n. 695/85) 26 novembre 1985 (Reg. Ord. n. 10/86) e 23 gennaio 1986 (Reg. Ord. n. 132/86);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, 22, 38, primo e terzo comma e 44 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dell'art. 8 quater del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 Cost., dal Pretore di Palmi, con ordinanze 17 maggio (Reg. Ord. n. 566/85) e 10 aprile 1985 (Reg. Ord. n. 568/85); dal Pretore di Avola, con ordinanze 6 febbraio (Reg. Ord. n. 198/87) 13 febbraio (Reg. Ord. n. 285/87) e 2 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 286/87); dal Pretore di Castelfiorentino, con ordinanze 27 maggio 1987 (Reg. Ord. n. 528/87) e 25 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 251/87).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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