Corte costituzionale
Ordinanza n. 704/1988
Corte cost., ord. 23 giugno 1988, n. 704
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 704/1988
- Data di deposito
- 23 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:704
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 35, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 34, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 44, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 31, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 38, comma 3, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 38, comma 1, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 8-quater, decreto-legge n. 146 del 28 aprile 1985
- art. 13, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- legge n. 298 del 21 giugno 1985
- art. 22, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 15867
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di idonea motivazione sulla rilevanza, in relazione alla eventuale applicazione - che la stessa rilevanza avrebbe escluso - della normativa "piu' favorevole al reo" di cui all'art. 18, legge 28 febbraio 1985 n. 47. - S. n. 369/1988.
Massima n. 15868
Questioni gia' dichiarate infondate. - S. n. 369/1988.
Massima n. 15869
Questioni gia' dichiarate infondate. - S. n. 369/1988.
Massima n. 15870
Questioni gia' dichiarate infondate. - S. n. 369/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Lucera, con ordinanze 2 luglio 1985 (Reg. Ord. n. 695/85) 26 novembre 1985 (Reg. Ord. n. 10/86) e 23 gennaio 1986 (Reg. Ord. n. 132/86);
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, 22, 38, primo e terzo comma e 44 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dell'art. 8 quater del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 Cost., dal Pretore di Palmi, con ordinanze 17 maggio (Reg. Ord. n. 566/85) e 10 aprile 1985 (Reg. Ord. n. 568/85); dal Pretore di Avola, con ordinanze 6 febbraio (Reg. Ord. n. 198/87) 13 febbraio (Reg. Ord. n. 285/87) e 2 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 286/87); dal Pretore di Castelfiorentino, con ordinanze 27 maggio 1987 (Reg. Ord. n. 528/87) e 25 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 251/87).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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