Corte costituzionale
Ordinanza n. 687/1988
Corte cost., ord. 16 giugno 1988, n. 687
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 687/1988
- Data di deposito
- 16 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:687
Norme oggetto del giudizio
- art. 76, legge n. 270 del 20 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 13151
La disposizione di cui all'art. 76, L. 20 maggio 1982, n. 270, concernente l'ammissione a sessioni riservate di esami per l'abilitazione all'insegnamento - a seguito di accertamento dei requisiti in base a elementi certi e temporalmente circoscritti - e' norma transitoria ed eccezionale in relazione alla quale sarebbe oltremodo problematico prevedere un congegno che consentisse ai docenti, i quali in uno dei due anni di insegnamento stabiliti per detta ammissione, abbiano prestato servizio militare di leva di utilizzare alternativamente o surrogatoriamente un altro anno di insegnamento. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art.76, L. 20 maggio 1982, n. 270, denunziato per violazione degli artt. 3, 33, comma quinto, e 51, comma primo, Cost.). - cfr. S. n. 209/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in relazione agli artt. 3, 33, comma quinto, e 51, comma primo, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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