Corte costituzionale

Ordinanza n. 675/1988

Corte cost., ord. 16 giugno 1988, n. 675

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
675/1988
Data di deposito
16 giugno 1988
Data di decisione
9 giugno 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:675

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, legge n. 152 del 22 maggio 1975
  • legge n. 936 del 23 dicembre 1982
  • art. 10, legge n. 575 del 31 maggio 1965
  • legge n. 646 del 13 settembre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 13142

Lo scopo di impedire l'eventuale ingresso nel mercato del denaro ricavato dall'esercizio di attivita' delittuose o di traffici illeciti, rende non irragionevole la scelta del legislatore di estendere le misure antimafia, previste per gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, ad alcune delle categorie di persone socialmente pericolose di cui alla legge n. 575 del 1965. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, L. 22 maggio 1975, n. 152, denunziato in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 13143

L'estensione degli effetti accessori della misura di prevenzione antimafia - consistenti nell'impossibilita' di ottenere concessioni, licenze, iscrizioni - a soggetti non personalmente colpiti dalla misura stessa ( coniuge, figli o conviventi del prevenuto) e' disposizione volta ad impedire l'esclusione di divieti e decadenze mediante il ricorso ad intestazioni fittizie a persone di comodo, fondate sulla presunzione assoluta, non irragionevole - in relazione alla situazione ad alto rischio di pericolosita' nella quale la norma e' destinata ad operare - che tali soggetti possono intervenire quali prestanome del prevenuto medesimo o che quest'ultimo possa, comunque, aver parte alle attivita' economiche alle quali si riferiscono i provvedimenti oggetto dei divieti o decadenze. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936, denunziato in riferimento all'art.3 Cost.).

Massima n. 13144

Sono manifestamente inammissibili, in quanto vengono richieste decisioni che, implicando una scelta fra piu' soluzioni possibili sono esclusivamente riservate al legislatore, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575 (come modificato dall'art. 19, legge 13 settembre 1982 n. 646 e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936) denunziato: in riferimento all'art.41 Cost, sotto il profilo che la previsione per i soggetti genericamente pericolosi della decadenza dal diritto di iscrizione agli albi degli appaltatori di opere e forniture pubbliche, priverebbe, l'amministrazione, di ogni discrezionalita' al riguardo e il prevenuto, della possibilita' di una riabilitazione che gli restituisca lo stesso grado di liberta' economica goduto prima dell'applicazione della misura stessa; in riferimento agli artt. 3, 4, 41 e 97 Cost., per quanto concerne la mancata apposizione di congrui limiti temporali al divieto di adottare provvedimenti che amplino la sfera di iniziativa economica di soggetti sottoposti a misura di prevenzione nonche' la mancata graduazione degli effetti negativi derivanti dall'applicazione della misura di implicando in riferimento alle diverse situazioni soggettive cui essa puo' dar luogo secondo la sua attualita', natura, entita' o durata. - cfr. O. n. 450/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 legge 22 maggio 1975 n. 152 ("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico") sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 legge 31 maggio 1965, n. 575 ("Disposizioni contro la mafia") come modificato dalle leggi nn. 646 e 936 del 1982, sollevata, per la parte in cui prevede che i divieti e le decadenze siano estesi al coniuge, ai figli e ai conviventi della persona sottoposta a misura di prevenzione, in riferimento all'art. 3 Cost., dal TAR Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle residue questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 legge 31 maggio 1965, n. 575 ("Disposizioni contro la mafia") come modificato dalle leggi nn. 646 e 936 del 1982, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41 e 97 dal Tribunale di Trapani e dal TAR Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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