Corte costituzionale

Ordinanza n. 667/1988

Corte cost., ord. 16 giugno 1988, n. 667

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
667/1988
Data di deposito
16 giugno 1988
Data di decisione
9 giugno 1988
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:667

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 3, legge n. 583 del 8 agosto 1977
  • art. 2, comma 7, legge n. 6 del 3 gennaio 1981
  • art. 9, comma 3, legge n. 6 del 3 gennaio 1981

Parametri

Massime

Massima n. 13130

A seguito dell'entrata in vigore la 20 ottobre 1982, n. 773, il cui art. 24 ha abrogato l'art.4, terzo comma, L. 8 agosto 1977, n. 583 - disponendo altresi' il nuovo regime delle sanzioni anche per le infrazioni verificatesi in pendenza della previgente normativa - vanno restituiti gli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimita' costituzionale del predetto art.4, terzo comma, L. n. 583 del 1977, denunziato in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 Cost., in quanto concerne le sanzioni previste in caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia alla Cassa di previdenza per i geometri del reddito professionale soggetto ad I.R.P.E.F..

Massima n. 13131

Nell'ottica solidaristica che impronta il sistema previdenziale, e' giustificato che la contribuzione sia imposta anche ai pensionati che continuino ad esercitare l'attivita' rimanendo iscritti nell'albo, essendo del tutto razionale ravvisare per essi, nell'esercizio professionale, un segno di capacita' contributiva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma, L. 3 gennaio 1981, n.6, denunziati, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui impongono il versamento dei contributi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, anche ai professionisti pensionati che proseguano nell'esercizio della professione e consentono a questi ultimi di conseguire, in dipendenza di tale ulteriore contribuzione, un solo supplemento della pensione, ove permangano in siffatta attivita' per almeno cinque anni). - cfr. S. n. 132/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Bologna, di Venezia e di Modena;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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