Corte costituzionale
Ordinanza n. 656/1988
Corte cost., ord. 16 giugno 1988, n. 656
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 656/1988
- Data di deposito
- 16 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:656
Norme oggetto del giudizio
- art. 48, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 9170
Il sistema introdotto dall'art. 48 della L. 833/1978 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) - che riserva esclusivamente ad un accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, la disciplina del convenzionamento esterno con il personale sanitario; con cio' attuando una devoluzione istituzionale del potere normativo al Governo (allo scopo di rendere operanti le clausole degli accordi dal medesimo approvate) - manifestamente non contrasta con l'art. 39 Cost., dacche', in tale contesto, l'accordo sindacale rappresenta solo una fase procedimentale della "disciplina per accordi" e non ha valore di fonte normativa; ne' con gli artt. 5, 128 Cost., poiche' la delegificazione come in materia operata non limita le autonomie locali, delle quali e' prevista la partecipazione all'accordo e cioe' al momento fondamentale e sostanziale di formazione della nuova disciplina; e neppure, infine, con l'art. 97 Cost., dovendosi negare che un sistema di normazione fondato sull'accordo degli interessati, anziche' sul momento autoritativo, non sia egualmente in grado di garantire un'organizzazione dei pubblici uffici improntata a criteri di imparzialita' e buon andamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48 L. 23/12/1978 n. 833, in riferimento agli artt. 5, 39, 97, 128 Cost.). - cfr. S.n. 21/1980.
Massima n. 9171
E' manifestamente inammissibile - per assoluta carenza di motivazione dell'ordinanza di rinvio sul requisito della non manifesta infondatezza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48 L. 1978 n. 833, in riferimento all'art. 117 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 legge 23 dicembre 1978, n. 833, sollevata in riferimento agli artt. 5, 39, 98 e 128 Cost., dal T.A.R. Abruzzi, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 legge 23 dicembre 1978, n. 833, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., dal T.A.R. Abruzzi, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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