Corte costituzionale
Ordinanza n. 638/1988
Corte cost., ord. 10 giugno 1988, n. 638
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 638/1988
- Data di deposito
- 10 giugno 1988
- Data di decisione
- 8 giugno 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:638
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 13256
E' manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 77 L. 24 novembre 1981, n. 689, laddove renderebbe inapplicabili le sanzioni sostitutive ai reati punibili a querela, ovvero, ove si ritenesse possibile l'applicazione, laddove aggraverebbe la posizione della parte civile, in quanto, prospettandosi l'illegittimita' in via alternativa, non viene indiduato il "thema decidendum".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata dal Pretore di Asolo, con ord. 8 marzo 1985, con riferimento agli articoli 3, 24 e 25 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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