Corte costituzionale

Ordinanza n. 583/1988

Corte cost., ord. 19 maggio 1988, n. 583

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
583/1988
Data di deposito
19 maggio 1988
Data di decisione
10 maggio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:583

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 187 del 5 maggio 1976

Parametri

Massime

Massima n. 9250

Con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento della pubblica sicurezza (L. 1^ aprile 1981, n. 121), la posizione del personale della polizia di Stato rispetto a quella del personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, appare nettamente differenziata, anche per quanto concrne i rispettivi regimi retributivi e le connesse indennita', per cui non e' possibile istituire alcuna comparazione tra questi ultimi alla stregua del principio di uguaglianza. Al riguardo, gli artt. 36 e 97 Cost. potrebbero risultare violati solo dall'inadeguatezza della retribuzione complessiva del predetto personale di polizia. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, della legge 5 maggio 1976, n. 187, denunziato - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - nella parte in cui non prevede l'applicabilita', ai dipendenti della Amministrazione della pubblica sicurezza assegnati al centro nautico sommozzatori, della indennita' prevista per gli ufficiali e sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica in servizio presso unita' da sbarco, unita' anfibie, reparti incursori e subacquei).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 187 ("Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate"), sollevata con ordinanza 31 maggio 1985 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (n. 359 R.O. del 1986), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97, primo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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