Corte costituzionale
Ordinanza n. 583/1988
Corte cost., ord. 19 maggio 1988, n. 583
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 583/1988
- Data di deposito
- 19 maggio 1988
- Data di decisione
- 10 maggio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:583
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 187 del 5 maggio 1976
Parametri
Massime
Massima n. 9250
Con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento della pubblica sicurezza (L. 1^ aprile 1981, n. 121), la posizione del personale della polizia di Stato rispetto a quella del personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, appare nettamente differenziata, anche per quanto concrne i rispettivi regimi retributivi e le connesse indennita', per cui non e' possibile istituire alcuna comparazione tra questi ultimi alla stregua del principio di uguaglianza. Al riguardo, gli artt. 36 e 97 Cost. potrebbero risultare violati solo dall'inadeguatezza della retribuzione complessiva del predetto personale di polizia. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, della legge 5 maggio 1976, n. 187, denunziato - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - nella parte in cui non prevede l'applicabilita', ai dipendenti della Amministrazione della pubblica sicurezza assegnati al centro nautico sommozzatori, della indennita' prevista per gli ufficiali e sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica in servizio presso unita' da sbarco, unita' anfibie, reparti incursori e subacquei).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 187 ("Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate"), sollevata con ordinanza 31 maggio 1985 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (n. 359 R.O. del 1986), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97, primo comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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