Corte costituzionale
Ordinanza n. 56/1988
Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 56/1988
- Data di deposito
- 21 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:56
Norme oggetto del giudizio
- tarif.all., decreto del Presidente della Repubblica n. 635 del 26 ottobre 1972
Parametri
- art. 8, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 7, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 70, Costituzione
- art. 6, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 10229
Non irragionevolmente i trasferimenti di immobili a titolo oneroso a favore dei Comuni, gravando totalmente sul pubblico bilancio, sono assoggettati all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, diversamente prevedendosi per i trasferimenti di immobili a titolo gratuito,assoggettati, invece, all'imposta in misura proporzionale non comportando alcun esborso a carico del Comune. Ne e` ravvisabile alcun contrasto con la legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, che stabilisce l'esenzione d'imposta, per successioni e donazioni, in favore dello Stato, delle regioni, province e comuni, nulla disponendo, invece, con riguardo speci- fico alle imposte ipotecarie e catastali per atti a titolo gratuito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 70 e 76 Cost. in relazione agli artt. 6,7 e 8 legge 9 ottobre 1971, n. 825 - della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, nella parte in cui risultano sottoposti ad imposta proporzionale ipotecaria e catastale i trasferimenti immobiliari fatti ai Comuni a titolo gratuito, sotto il profilo delle disparita` di trattamento rispetto agli stessi atti compiuti a titolo oneroso, assoggettati, invece, all'imposta in misura fissa).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 - Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 70 e 76 Cost. in relazione agli artt. 6, 7 e 8, l. 9 ottobre, 1971 n. 825, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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