Corte costituzionale

Ordinanza n. 56/1988

Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 56

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
56/1988
Data di deposito
21 gennaio 1988
Data di decisione
14 gennaio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:56

Norme oggetto del giudizio

  • tarif.all., decreto del Presidente della Repubblica n. 635 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 10229

Non irragionevolmente i trasferimenti di immobili a titolo oneroso a favore dei Comuni, gravando totalmente sul pubblico bilancio, sono assoggettati all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, diversamente prevedendosi per i trasferimenti di immobili a titolo gratuito,assoggettati, invece, all'imposta in misura proporzionale non comportando alcun esborso a carico del Comune. Ne e` ravvisabile alcun contrasto con la legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, che stabilisce l'esenzione d'imposta, per successioni e donazioni, in favore dello Stato, delle regioni, province e comuni, nulla disponendo, invece, con riguardo speci- fico alle imposte ipotecarie e catastali per atti a titolo gratuito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 70 e 76 Cost. in relazione agli artt. 6,7 e 8 legge 9 ottobre 1971, n. 825 - della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, nella parte in cui risultano sottoposti ad imposta proporzionale ipotecaria e catastale i trasferimenti immobiliari fatti ai Comuni a titolo gratuito, sotto il profilo delle disparita` di trattamento rispetto agli stessi atti compiuti a titolo oneroso, assoggettati, invece, all'imposta in misura fissa).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 - Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 70 e 76 Cost. in relazione agli artt. 6, 7 e 8, l. 9 ottobre, 1971 n. 825, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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