Corte costituzionale

Ordinanza n. 49/1988

Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
49/1988
Data di deposito
21 gennaio 1988
Data di decisione
14 gennaio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:49

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10219

L'art. 2 del D.P.R. n. 506 del 1979, non integra l'ipotesi di eccesso di delega, dovendo infatti essere raffrontato con l'art. 22 della L. n. 114 del 1977 e non gia` con l'art. 10 n. 6 della L. n. 825 del 1971. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 che, a modifica dell'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973, porta il termine di formazione dei ruoli, per le imposte sul reddito, da uno a cinque anni, decorrenti dalla fine dell'anno successivo a quello della presentazione della relativa dichiarazione).

Massima n. 10220

Non e` irrazionale il prolungamento - fino a cinque anni - del termine per la formazione dei ruoli relativi alle imposte sul reddito, essendo tale protrazione giustificata dalle maggiori indagini che, nelle ipotesi marginali in cui e` stata confinata la riscossione mediante ruoli, si rendano necessarie da parte degli uffici. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 53 Cost. - della questione di legittimita` ddell'art. 22, L. 13 aprile 1977, n. 114, denunziato per l' eccessivo intervallo esistente tra produzione del reddito ed esazione dell'imposta).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506, modificativo dell'art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di Monza, Cosenza, Milano e Foggia con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 l. 13 aprile 1977 n. 114, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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