Corte costituzionale
Ordinanza n. 48/1988
Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 48/1988
- Data di deposito
- 21 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 98, penult.co., decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 10217
L'art. 30 del D.P.R. n. 636 del 1972, si limita a consentire la rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria da parte dei funzionari degli uffici tributari - senza necessita` della delega di cui agli artt. 2 e 3 del R.D. n. 1611 del 1933 - ma non esclude affatto che l'Amministrazione possa, anche dinanzi alle stesse Commissioni tributarie, avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 30 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, denunziato sotto il profilo che non prevederebbe l'intervento dell'Avvocatura dello Stato davanti alle Commissioni tributarie).
Massima n. 10218
Nel procedimento tributario, quanto al diritto di difesa, nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni; per cio` che riguarda, invece, la solidarieta` tributaria - la quale non si differenzia, nella sua intima essenza, da quella civile - rientra nelle attribuzioni del legislatore ordinario disciplinarne i relativi rapporti, sempre che non siano superati i limiti di ragionevolezza. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3,24 e 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 55 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 98, comma penultimo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, denunziati nella parte in cui non prevedono la notifica agli obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente - ed in particolare agli ex amministratori di societa` - degli avvisi di accertamento). - cfr. S. n. 348/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe;
b) degli artt. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 98, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., dalle Commissioni tributarie di primo grado di Verbania, Roma e Monza e di secondo grado di Napoli con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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