Corte costituzionale

Ordinanza n. 346/1988

Corte cost., ord. 24 marzo 1988, n. 346

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
346/1988
Data di deposito
24 marzo 1988
Data di decisione
11 marzo 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:346

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10669

E' manifestamente inammissibile, in quanto viene richiesta una decisione non rientrante in poteri della Corte, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 444 cod.proc.civ. - denunziato in riferimento agli artt. 25, comma primo, 24, comma primo e 3, comma primo, Cost. - con la quale il giudice a quo propone la scelta tra tre distinti criteri per la determinazione della competenza territoriale nelle controversie previdenziali, nell'ipotesi in cui non sia applicabile quello del foro della residenza dell' assicurato, senza peraltro indicare quale, tra i criteri stessi, sia idoneo a realizzare la soluzione piu` adeguata ai parametri invocati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 24, primo comma, e 3, primo comma, Cost., dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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