Corte costituzionale

Ordinanza n. 337/1988

Corte cost., ord. 24 marzo 1988, n. 337

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
337/1988
Data di deposito
24 marzo 1988
Data di decisione
11 marzo 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:337

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10658

L'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata tardivamente nel giudizio a quo, giammai potrebbe rilevare nel giudizio di costituzionalita`, ai fini della dichiarazione di inammissibilita` della questione di legittimita` sollevata.

Massima n. 10659

Nelle controversie di lavoro e previdenza, nella specie per il pagamento all'assicurato di pensione di vecchiaia, il giudice territorialmente competente puo` essere individuato - in forza del richiamo operato dagli artt. 442 e 443, cod.proc.civ. - anche facendo ricorso ai criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20, stesso codice. Al riguardo, non sussiste disparita` di trattamento tra la situazione di tale avente diritto e quella del lavoratore marittimo infortunato o colpito da malattia professionale (per il quale la competenza territoriale e` radicata nel luogo in cui ha sede l'ufficio di porto di iscrizione della nave) non essendovi omogeneita` tra le situazioni raffrontate. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 5 e 444, comma primo, cod.proc.civ., denunziati - in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - nella parte in cui escludono la rilevanza dell'ultima residenza dell'assicurato in Italia ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie previdenziali).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 444, primo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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