Corte costituzionale
Ordinanza n. 285/1988
Corte cost., ord. 10 marzo 1988, n. 285
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 285/1988
- Data di deposito
- 10 marzo 1988
- Data di decisione
- 25 febbraio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:285
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 10560
E' manifestamente infondata - in quanto gia` decisa con precedente ordinanza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 107 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, comma primo, 112 Cost., denunciato in quanto non identifica il giudice competente a provvedere alla determinazione delle modalita` di esecuzione della sanzione in cui e` stata convertita la pena pecuniaria nell'ipotesi di condannato non residente nel territorio italiano. - O.n. 430/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questionale di legittimità costituzionale dell'art. 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma e 112 Cost. dal Tribunale di Foggia con ordinanza del 16 settembre 1986 (r.o. 526/87).
Così deciso in Roma, sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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