Corte costituzionale

Ordinanza n. 229/1988

Corte cost., ord. 25 febbraio 1988, n. 229

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
229/1988
Data di deposito
25 febbraio 1988
Data di decisione
11 febbraio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:229

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10482

Tra la querela e la richiesta di procedimento non esiste omogeneita`, atteso che "il primo istituto e` inapplicabile al diritto penale militare essendo sempre insita nei relativi reati un'offesa alla disciplina ed al servizio". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 223 e 260, cod. pen. mil. di pace, e 91, l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - in quanto, mentre il reato comune di lesione personale volontaria e` perseguibile a querela se comporta una malattia non superiore a venti giorni, l'analogo reato militare e` perseguibile a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.li 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 C.P.M.P, promossa dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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