Corte costituzionale
Ordinanza n. 170/1988
Corte cost., ord. 11 febbraio 1988, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 170/1988
- Data di deposito
- 11 febbraio 1988
- Data di decisione
- 28 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972
- art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972
- art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 10383
Ai fini della determinazione dell'imponibile nelle successioni ereditarie, la disciplina della prova dell'investimento o del reimpiego del ricavo delle vendite poste in essere negli ultimi sei mesi di vita del defunto risulta coerente con la delega di cui all'art. 8 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; parimenti, la determinazione dell'asse imponibile in base al valore dei beni alienati, e non al prezzo, e` conforme al principio di "commisurazione dell'imposta al valore" disposto dall'art. 8, n. 2 della citata legge di delegazione; inoltre, secondo la normativa vigente, le somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta non risulta siano le uniche detraibili. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. - dell'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637).
Massima n. 10384
L'imposta tributaria inerente alla successione e` in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioe`, l'eredita` come tale indipendentemen- te dal trasferimento di ricchezza; ne consegue che l'imposta globale, ripartita pro quota fra gli eredi, non puo` ledere la capacita` contributiva dei singoli. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 6, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637). - cfr. S. n. 68/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 (primo e secondo comma) e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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