Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/1988

Corte cost., ord. 11 febbraio 1988, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
170/1988
Data di deposito
11 febbraio 1988
Data di decisione
28 gennaio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:170

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972
  • art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972
  • art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 10383

Ai fini della determinazione dell'imponibile nelle successioni ereditarie, la disciplina della prova dell'investimento o del reimpiego del ricavo delle vendite poste in essere negli ultimi sei mesi di vita del defunto risulta coerente con la delega di cui all'art. 8 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; parimenti, la determinazione dell'asse imponibile in base al valore dei beni alienati, e non al prezzo, e` conforme al principio di "commisurazione dell'imposta al valore" disposto dall'art. 8, n. 2 della citata legge di delegazione; inoltre, secondo la normativa vigente, le somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta non risulta siano le uniche detraibili. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. - dell'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637).

Massima n. 10384

L'imposta tributaria inerente alla successione e` in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioe`, l'eredita` come tale indipendentemen- te dal trasferimento di ricchezza; ne consegue che l'imposta globale, ripartita pro quota fra gli eredi, non puo` ledere la capacita` contributiva dei singoli. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 6, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637). - cfr. S. n. 68/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 (primo e secondo comma) e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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