Corte costituzionale
Ordinanza n. 167/1988
Corte cost., ord. 11 febbraio 1988, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 167/1988
- Data di deposito
- 11 febbraio 1988
- Data di decisione
- 28 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 11 luglio 1969
- art. 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 11 luglio 1969
- art. 10, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 11 luglio 1969
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 58, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 12, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 60, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 11, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 97, Costituzione
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 18, Costituzione
Massime
Massima n. 10380
Sono irrilevanti - e come tali inammissibili - le questioni di legittimita` costituzionale concernenti sia il regime riservistico della caccia nella Regione Friuli-Venezia Giulia e sia, in ispecie, la gestione (delle riserve) affidata all'organo regionale della Federazione italiana caccia nonche` le modalita` di esercizio dell'attivita` venatoria sul territorio regionale, poiche` il giudizio 'a quo' puo` essere definito indipendentemente dalla decisione delle stesse questioni, che, in particolare, si riferiscono a norme estranee all'illecito amministrativo contestato nella specie. La illegittimita` delle norme dennunciate, infatti, mai potrebbe comportare la illegittimita` dell'ordinanza-ingiunzione (opposta) - oggetto della cognizione del giudice 'a quo' - la quale non e`, in alcun modo, collegabile a un precedente provvedimento di ritiro del permesso di caccia. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'intera legge Reg. Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13 e, in subordine, degli artt. 1, 3 e 10, sollevate in riferimento agli artt. 4, 11, 12, 58 e 60 St. F.V.G., nonche` agli artt. 3, 18 e 97 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intera legge regionale Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, ("Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale"), ed, in subordine, degli artt. 1, 3 e 10 del medesimo testo legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 4, 11, 12, 58 e 60 dello Statuto del Friuli- Venezia Giulia, nonché agli artt. 3, 18 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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