Corte costituzionale

Ordinanza n. 163/1988

Corte cost., ord. 11 febbraio 1988, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
163/1988
Data di deposito
11 febbraio 1988
Data di decisione
28 gennaio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:163

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 843 del 21 dicembre 1978
  • art. 2, legge n. 843 del 21 dicembre 1978
  • art. 35, legge n. 843 del 21 dicembre 1978
  • art. 48, legge n. 843 del 21 dicembre 1978
  • art. 43, legge n. 843 del 21 dicembre 1978
  • art. 34, legge n. 843 del 21 dicembre 1978
  • art. 37, legge n. 843 del 21 dicembre 1978
  • art. 46, legge n. 843 del 21 dicembre 1978
  • art. 58, legge n. 843 del 21 dicembre 1978

Parametri

Massime

Massima n. 10370

La legge finanziaria per il 1979 (21 dicembre 1978, n. 843) - anche in relazione all'art. 25 della l. 5 agosto 1978, n. 468 - non viola l'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni: l'invocato art. 25, l. n. 468 del 1978 si limita, infatti, a prevedere le modalita` atte ad adeguare il sistema di contabilita` dei comuni e degli altri enti locali, ivi indicati, a quello statale, modalita` del pari previste per le Regioni dalla legge n. 335 del 1976. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale della l. 21 dicembre 1978, n. 843, denunziata - per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost., in relazione alla l. 5 agosto 1978, n. 468, al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - in quanto avrebbe ricondotto le Regioni nell'ambito degli enti della "finanza pubblica allargata" da cui l'art. 25, l. n. 468 del 1978 le aveva escluse). - cfr. S. n. 162/1982.

Massima n. 10371

L'art. 2 della l. 21 dicembre 1978, n. 843, si limita a dettare regole sulla determinazione e sulla suddivisione per Regioni della somma da destinare al finanziamento delle funzioni gia` trasferite a queste e (con d.P.R. n. 616 del 1977) ai Comuni: non sussiste quindi l'estraneazione totale della Regione stessa dalla disciplina del finanziamento in parola (rimane impregiudicata l'adozione da parte della Regione di criteri per la ripartizione della somma di sua competenza fra i Comuni). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, l. 21 dicembre 1978, n. 843, denunziato per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8).

Massima n. 10372

La l. 21 dicembre 1978, n. 843, istituendo fondi settoriali in materia di edilizia demaniale, opere idrauliche e marittime (art. 34), edilizia scolastica (art. 35), inquinamento (art. 37), opere igienico-sanitarie (art. 43), interventi di competenza delle comunita` montane ed agricoltura (art. 48), non impedisce alla Regione di finalizzare gli interventi di sua spettanza nel quadro unitario dell'economia e della finanza regionale: dette norme, infatti, investono competenze di pertinenza statale, oltreche` regionale. Peraltro, l'istituzione, ad opera del legislatore nazionale, di fondi settoriali iscritti in capitoli di bilancio di singoli Ministeri, in relazione a materie di competenza regionale, implica la successiva ripartizione di tali fondi tra le Regioni, anche laddove cio` non venga esplicitato, e la liberta` di impiego, da parte delle Regioni, che sia compatibile con il vincolo di destinazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 34, 35, 37, 43 e 48, l. 21 dicembre 1978, n. 843, denunziati per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8). - cfr. S. nn. 356/1985, 64/1978.

Massima n. 10373

L'art. 46, l. 21 dicembre 1978, n. 843, non comporta alcuna violazione delle sfere di attribuzione regionale, in quanto si limita a dettare le procedure di presentazione alle Camere da parte del Ministro dei lavori pubblici di piani straordinari di intervento di cui ai precedenti artt. 34, 41 e 43 e relativi adempimenti. (Manifesta infondatezza della questione di legitti- mita` costituzionale dell'art. 46, l. 21 dicembre 1978, n. 843, denunziato per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8).

Massima n. 10374

L'art. 58, l. 21 dicembre 1978, n. 843, non impedisce per nulla la partecipazione delle Regioni alla formazione dei bilanci pluriennali - nei termini indicati dal precedente art. 34 - in quanto si limita a fissare modalita` e criteri di ordine contenutistico del primo bilancio pluriennale, di cui alla legge n. 468 del 1978. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 58, l. 21 dicembre 1978, n. 843, denunziato per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost., in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 1978 n. 843 e degli artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46, 48 e 58 della medesima sollevate dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost., in relazione alla legge 5 agosto 1978 n. 468, al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze