Corte costituzionale
Ordinanza n. 131/1988
Corte cost., ord. 2 febbraio 1988, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 131/1988
- Data di deposito
- 2 febbraio 1988
- Data di decisione
- 27 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:131
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 880 del 15 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 10329
Rientra nella discrezionalita` del legislatore - tanto piu` ampia quando trattasi di dettare disposizioni transitorie - valutare in modo diverso lo stesso bene ai fini di imposizioni, quali quelle di registro e di successioni, aventi differenti presupposti e finalita`. In particolare, non introduce irragionevoli discriminazioni tra i contribuenti la disposta irretroattivita` dei nuovi criteri di valutazione degli immobili, per le successioni aperte anteriormente al 1^ luglio 1986, quando si stabilisca, con una norma di favore per i contribuenti, che, per le stesse successioni, il valore dell'immobile, purche` non vi sia accertamento definitivo, potra` essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento dell'accertato. Ne` vale, inoltre, il raffronto con l'art. 51 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (concernente l'imposta di registro), in quanto gli uffici finanziari non hanno l'obbligo di tener conto, in ogni caso e automaticamente, dei trasferimenti avvenuti nel triennio anteriore all'atto tassato , bensi` possono discrezionalmente valutare il bene trasferito, avendo riguardo "ad ogni altro elemento". (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. - dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880). - S. n. 171/1985
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, l. 15 dicembre 1986, n. 880, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Vasto con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze