Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/1988

Corte cost., ord. 2 febbraio 1988, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
131/1988
Data di deposito
2 febbraio 1988
Data di decisione
27 gennaio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:131

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 880 del 15 dicembre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 10329

Rientra nella discrezionalita` del legislatore - tanto piu` ampia quando trattasi di dettare disposizioni transitorie - valutare in modo diverso lo stesso bene ai fini di imposizioni, quali quelle di registro e di successioni, aventi differenti presupposti e finalita`. In particolare, non introduce irragionevoli discriminazioni tra i contribuenti la disposta irretroattivita` dei nuovi criteri di valutazione degli immobili, per le successioni aperte anteriormente al 1^ luglio 1986, quando si stabilisca, con una norma di favore per i contribuenti, che, per le stesse successioni, il valore dell'immobile, purche` non vi sia accertamento definitivo, potra` essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento dell'accertato. Ne` vale, inoltre, il raffronto con l'art. 51 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (concernente l'imposta di registro), in quanto gli uffici finanziari non hanno l'obbligo di tener conto, in ogni caso e automaticamente, dei trasferimenti avvenuti nel triennio anteriore all'atto tassato , bensi` possono discrezionalmente valutare il bene trasferito, avendo riguardo "ad ogni altro elemento". (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. - dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880). - S. n. 171/1985

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, l. 15 dicembre 1986, n. 880, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Vasto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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