Corte costituzionale
Ordinanza n. 130/1988
Corte cost., ord. 2 febbraio 1988, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 130/1988
- Data di deposito
- 2 febbraio 1988
- Data di decisione
- 27 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:130
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge n. 904 del 16 dicembre 1977
- art. 54, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 10327
La determinazione del quantum del tributo dovuto ben puo` essere connessa con l'osservanza di alcuni oneri da parte del contribuente, purche` non irragionevolmente gravosi; non viola, pertanto, il principio della capacita` contributiva l'onere della veridica indicazione di utili percepiti, nella dichiarazione dei redditi, da parte dei soci delle societa` di cui all'art. 2 lett. a del d.P.R. n. 598/1973, richiesto ai fini dell'ammissione alla detrazione dalla relativa imposta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli art. 2, 3, peraltro indicati dal giudice 'a quo'senza cenno di motivazione, e 53 Cost. - dell'art. 2, comma secondo, della legge 16 dicembre 1977, n. 904). - v. S. n. 186/1982.
Massima n. 10328
L'interesse dell'Erario alla sollecita riscossione dei tributi ben puo` essere perseguito agevolando il contribuente a rinunciare al relativo contenzioso: in particolare, con la prevista riduzione alla meta` della pena pecuniaria per omesse o infedeli dichiarazioni dei redditi, ove il contribuente rinunci ad impugnare l'accertamento d'ufficio prima della decisione della Commissione tributaria di primo grado; ne`, al riguardo, e` invocabile l'art. 2 Cost., che non tutela affatto un preteso diritto del cittadino all'equita` fiscale e, tanto meno, l'art. 24 Cost., non rientrando la fattispecie normativa censurata nell'ambito del diritto processuale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. - dell'art. 54, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). - cfr. S. nn. 282/1987, 186/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, l. 16 dicembre 1977 n. 904, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. dalla medesima Commissione tributaria con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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