Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/1988

Corte cost., ord. 19 gennaio 1988, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
13/1988
Data di deposito
19 gennaio 1988
Data di decisione
13 gennaio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:13

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Basilicata del 2 maggio 1979

Parametri

Massime

Massima n. 10175

La censura relativa alla violazione di una norma della Costituzione che non sia stata, nemmeno genericamente, prospettata nell'atto di rinvio al Consiglio regionale, rende la questione sollevata in via principale manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 119 Cost. - della legge della Regione Basilicata, riapprovata il 2 maggio 1979, che fissa nuovi criteri di determinazione del compenso per lavoro straordinario del personale regionale). - cfr. Sent. n. 72/1985.

Massima n. 10176

Gli accordi nazionali per il personale delle regioni stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego costituiscono un mero fatto politico, di fronte al quale rimane del tutto integro il potere della Regione di disciplinare autonomamente, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117 Cost. - della legge della Regione Basilicata, riapprovata il 2 maggio 1979, che fissa nuovi criteri di determinazione del compenso per lavoro straordinario del personale regionale). - cfr. Sent. n. 217/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata, riapprovata il 2 maggio 1979, recante "modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 25 luglio 1974", sollevata, in riferimento all'art. 119 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di legittimità costituzionale della medesima legge regionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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