Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/1988

Corte cost., ord. 2 febbraio 1988, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
129/1988
Data di deposito
2 febbraio 1988
Data di decisione
27 gennaio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:129

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 51, legge n. 53 del 28 febbraio 1983
  • decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982
  • art. 5, comma 26, legge n. 53 del 28 febbraio 1983
  • art. 5, comma 32, legge n. 53 del 28 marzo 1983

Parametri

Massime

Massima n. 10324

La disposizione che, con riguardo alla tassa sugli autoveicoli, impone al contribuente l'onere di conservare per tre anni la ricevuta del pagamento effettuato e consente che gli uffici (percettori del tributo) distruggano, dopo solo due anni, la relativa documentazione, non da` luogo a disparita` di trattamento dei cittadini. In base al principio generale dell'ordinamento giuridico (art. 2697 cod.civ.), chi fa valere una pretesa o una eccezione in giudizio ha l'onere di fornire la relativa prova, al quale non puo` sottrarsi pretendendo che altri soggetti, compresa la pubblica amministrazione, sopperiscano alla sua negligenza conservando in sua vece la documentazione probatoria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5, cinquatunesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53).

Massima n. 10325

Costituisce scelta riservata alla discrezionalita` del legislatore - non sindacabile dalla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 28 L. n. 87/1953 - stabilire imposte sulla proprieta` di determinati beni differenziando le aliquote sulla base del loro costo d'uso e, in particolare, prevedere una maggiore imposizione per i veicoli 'diesel' rispetto ai veicoli a benzina. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5, trentaduesimo comma - 'recte': ventiseiesimo comma - del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Massima n. 10326

E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimita` costituzionale prospettata attraverso un foglio illustrativo (allegato all'ordinanza di rimessione) contenente soltanto generiche osservazioni di politica economico-tributaria. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost. - dell'art. 5, trentaduesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, in quanto nel trasformare "la tassa di circolazione" in "imposta sulla proprieta`" creerebbe "tributi discriminatori, persecutori ed espropriativi").

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, ventiseiesimo e cinquantunesimo comma, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in l. 28 febbraio 1983, n. 53, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, trentaduesimo comma, d.l. cit., sollevate in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost. con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze