Corte costituzionale
Ordinanza n. 120/1988
Corte cost., ord. 26 gennaio 1988, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 120/1988
- Data di deposito
- 26 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 133, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969
- art. 47, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969
- art. 47, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969
- art. 43, lett. b, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
Parametri
Massime
Massima n. 10302
L'esistenza o meno di idonee attrezzature, all'interno degli ospedali, onde consentire ai sanitari l'esercizio della libera attivita` professionale, stante il divieto - poi abolito - di svolgerla presso case di cura private, e` cagione di una disparita` di mero fatto tra i sanitari medesimi, irrilevante sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza nonche` sotto quello del buon andamento del settore ospedaliero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 43, lett. b, l. 12 febbraio 1968, n. 132 e degli artt. 47, primo e terzo comma, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 97 Cost.; questione gia` decisa con S. n. 103/1977). - cfr. S. n. 103/1977 e O. n. 175/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 43 lett. b) legge 12 febbraio 1968, n. 132, ("Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera"), 47, commi primo e terzo, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 ("Statuto giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 97 Cost., dal T.A.R. Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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