Corte costituzionale

Ordinanza n. 108/1988

Corte cost., ord. 26 gennaio 1988, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
108/1988
Data di deposito
26 gennaio 1988
Data di decisione
14 gennaio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:108

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10287

L'ordinamento tributario, per sua natura,si fonda anche su doveri di lealta` e correttezza da parte del contribuente; conseguentemente, il legislatore puo`, nella sua discrezionalita`, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza di tali doveri purche` non risultino superati i limiti della ragionevolezza, il che evidentemente non accade per la disposizione che, in materia di IVA, non consente la rivalsa obbligatoria per quella parte di imposte risultante da fatture regolari, portate a conoscenza dell'ufficio e da questo utilizzate per la ricostruzione del volume di affari dell'azienda, ma non inserite nelle dichiarazioni mensili o trimestrali, perche` omesse. Inoltre, nella specie, non risulta violata la delega contenuta nell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ai sensi del quale era espressamente previsto che al principio della detrazione dell'iva potessero apportarsi le "eccezioni necessarie per prevenire evasioni". (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 53, primo comma, Cost. - dell'art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Massima n. 10288

La norma che presupponeva la definitivita` dell'accertamento dell'imposta sull'I.V.A. ai fini del promovimento dell'azione penale non e` censurabile per violazione del diritto di difesa qualora l'avviso di accertamento dell'infrazione contestata non sia stato notificato ad uno dei soggetti interessati poiche` nei suoi confronti non si e` formata alcuna preclusione per la mancata osservanza del fondamentale requisito del contraddittorio, appli- cabile anche rispetto agli obbligati solidali (Manifesta inammis- sibilita` della questione di legittimita` costituzionale - solleva- ta in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 58, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Cagliari e dal Tribunale di Cagliari con le ordinanze in epigrafe;

b) dell'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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