Corte costituzionale
Ordinanza n. 108/1988
Corte cost., ord. 26 gennaio 1988, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 108/1988
- Data di deposito
- 26 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 novembre 1972
- art. 58, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 10287
L'ordinamento tributario, per sua natura,si fonda anche su doveri di lealta` e correttezza da parte del contribuente; conseguentemente, il legislatore puo`, nella sua discrezionalita`, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza di tali doveri purche` non risultino superati i limiti della ragionevolezza, il che evidentemente non accade per la disposizione che, in materia di IVA, non consente la rivalsa obbligatoria per quella parte di imposte risultante da fatture regolari, portate a conoscenza dell'ufficio e da questo utilizzate per la ricostruzione del volume di affari dell'azienda, ma non inserite nelle dichiarazioni mensili o trimestrali, perche` omesse. Inoltre, nella specie, non risulta violata la delega contenuta nell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ai sensi del quale era espressamente previsto che al principio della detrazione dell'iva potessero apportarsi le "eccezioni necessarie per prevenire evasioni". (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 53, primo comma, Cost. - dell'art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Massima n. 10288
La norma che presupponeva la definitivita` dell'accertamento dell'imposta sull'I.V.A. ai fini del promovimento dell'azione penale non e` censurabile per violazione del diritto di difesa qualora l'avviso di accertamento dell'infrazione contestata non sia stato notificato ad uno dei soggetti interessati poiche` nei suoi confronti non si e` formata alcuna preclusione per la mancata osservanza del fondamentale requisito del contraddittorio, appli- cabile anche rispetto agli obbligati solidali (Manifesta inammis- sibilita` della questione di legittimita` costituzionale - solleva- ta in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 58, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Cagliari e dal Tribunale di Cagliari con le ordinanze in epigrafe;
b) dell'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze