Corte costituzionale
Ordinanza n. 1072/1988
Corte cost., ord. 6 dicembre 1988, n. 1072
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 1072/1988
- Data di deposito
- 6 dicembre 1988
- Data di decisione
- 24 novembre 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1072
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 75 del 20 marzo 1980
- art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 14058
Questione gia' dichiarata inammissibile e manifestamente inammissibile. - V. S. n. 220/1988; O. n. 869/1988.
Massima n. 14059
Questione gia' dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - V. S. n. 220/1988; O. n. 639/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti di giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), come mod. dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui esclude l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanze 15 luglio 1987 (R.O. n. 207 del 1988) e 24 giugno 1987 (R.O. n. 223 del 1988), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, (come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75), nella parte in cui limitano all'80 per cento della retribuzione annua la base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza 15 luglio 1987 (R.O. n. 207 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze