Corte costituzionale
Ordinanza n. 1006/1988
Corte cost., ord. 27 ottobre 1988, n. 1006
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 1006/1988
- Data di deposito
- 27 ottobre 1988
- Data di decisione
- 12 ottobre 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1006
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 12, lett.e), decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 89, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 140, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 13237
Va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53, 76 Cost., degli artt. 12, lett. e) e 46 secondo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - concernendo tali norme la tassazione delle indennita' di fine rapporto ai fini I.R.PE.F., mentre il giudizio a quo ha ad oggetto la restituzione di somme versate a titolo di imposte di ricchezza mobile e complementare - nonche' dell'art. 83 dello stesso D.P.R. n. 597, per difetto di motivazione. Ò߬›Rx |ãX100
Massima n. 13238
E' manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 89 ultimo comma e 140, ultimo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, denunciato in riferimento all'art. 76 Cost. - Sent. n. 400/1987
Massima n. 13239
E' manifestamente infondata - in quanto gia' decisa nel senso della non fondatezza - la quetione di legittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140 ultimo comma del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - Sent. n. 400/1987
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 46, secondo comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), sollevata con ordinanza 29 giugno 1987 (R.O. n. 50 del 1988) della Commissione tributaria di primo grado di Treviso in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost.;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), sollevata con l'ordinanza anzi detta in riferimento all'art. 76 Cost.;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con l'ordinanza anzi detta, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze