Corte costituzionale

Ordinanza n. 1006/1988

Corte cost., ord. 27 ottobre 1988, n. 1006

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
1006/1988
Data di deposito
27 ottobre 1988
Data di decisione
12 ottobre 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1006

Norme oggetto del giudizio

  • art. 46, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 12, lett.e), decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 89, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 140, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 13237

Va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53, 76 Cost., degli artt. 12, lett. e) e 46 secondo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - concernendo tali norme la tassazione delle indennita' di fine rapporto ai fini I.R.PE.F., mentre il giudizio a quo ha ad oggetto la restituzione di somme versate a titolo di imposte di ricchezza mobile e complementare - nonche' dell'art. 83 dello stesso D.P.R. n. 597, per difetto di motivazione. Ò߬›Rx |ãX100

Massima n. 13238

E' manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 89 ultimo comma e 140, ultimo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, denunciato in riferimento all'art. 76 Cost. - Sent. n. 400/1987

Massima n. 13239

E' manifestamente infondata - in quanto gia' decisa nel senso della non fondatezza - la quetione di legittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140 ultimo comma del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - Sent. n. 400/1987

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 46, secondo comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), sollevata con ordinanza 29 giugno 1987 (R.O. n. 50 del 1988) della Commissione tributaria di primo grado di Treviso in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost.;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), sollevata con l'ordinanza anzi detta in riferimento all'art. 76 Cost.;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con l'ordinanza anzi detta, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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