Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1987

Corte cost., sent. 3 aprile 1987, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/1987
Data di deposito
3 aprile 1987
Data di decisione
26 marzo 1987
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:99

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2 del 15 marzo 1976
  • art. 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2 del 15 marzo 1976

Parametri

Massime

Massima n. 4152

Benche` posteriori alla data (1^ gennaio 1975) di decorrenza del trasferimento, le norme della Regione Friuli-Venezia Giulia disciplinanti le modalita` di inquadramento nell'amministrazione regionale del personale proveniente da enti pubblici edilizi soppressi non modificano quanto gia` previsto (almeno in via di principio o di previsione astratta) nelle disposizioni di legge statale collocata a monte del trasferimento stesso; pertanto,la loro retroattivita` e` del tutto apparente ed improponibile e` il problema del contrasto con il relativo divieto di retroattivita' della legge regionale afferamto dalla Corte nei confronti di leggi regionali che incidono su situazioni giuridiche verificatesi prima della loro entrata in vigore al fine di darne una disciplina diversa da quella statale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 2 L. reg. FriuliVenezia Giulia 15 marzo 1976 n. 2, in riferimento all'art. 4 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia). - v. S.nn. 91/1982, 23/1978 e 123/1957.

Massima n. 4153

La questione di legittimita` costituzionale gia` dichiarata non fondata in riferimento ai medesimi parametri va dichiarata manifestamente infondata se l'ordinanza di rimessione non adduca argomentazioni nuove rispetto a quelle gia` esaminate. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., ed all'art. 68 dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 2, L.reg. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1975 n. 48, la` dove vengono fissate le modalita` di inquadramento nell'amministrazione regionale del personale proveniente da enti pubblici edilizi soppressi; questione gia` dichiarata non fondata con S.nn. 73/1979, 10/1980, 278/1983 e 188/1985, in riferimento a ciascuno dei parametri sopra citati).

Massima n. 4154

La qualita` di norma fondamentale di riforma economico-sociale non e` automaticamente estensibile a tutte le disposizioni comprese in una stessa legge, ma va individuata 'singulatim', valutando, per ciascuna disposizione (seppure in connessione con altre), l'oggetto, la motivazione politico-sociale, lo scopo, il contenuto e le modificazioni che ne derivano nei rapporti sociali. Cio` non esclude, peraltro, che la medesima qualita` possa trasmettersi a norme diverse da quelle contenenti i principi fondamentali della riforma, purche` legate con queste ultime da un rapporto di coessenzialita` o di necessaria integrazione. - cfr. S. nn. 219/1984 e 151/1986.

Massima n. 4155

Gli artt. 8, lett.f), L.n. 865 del 1971, e 19, d.P.R. n. 1036 del 1972, fissano i principi relativi al trasferimento del personale (oltreche` del patrimonio) dei soppressi enti pubblici edilizi, e, pertanto, sono qualificabili alla stregua di norme fondamentali di riforma economico-sociale, limitative della potesta` legislativa regionale. Peraltro, in base alla piu` corretta interpretazione sistematica, essi non garantiscono identita` di mansioni prima e dopo il trasferimento, bensi` la mera salvaguardia dei diritti quesiti, e, dunque, la garanzia della conservazione del trattamento economico gia` in godimento, la quale e` diretta soltanto ad assicurare che il trattamento complessivo spettante dopo l'inquadramento non sia inferiore a quello anteriore all'inquadramento medesimo (comprensivo di tutti i benefici), e non esclude che l'inquadramento avvenga in soprannumero. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 4 dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia e relativa agli artt. 1 e 2, disciplinanti le modalita` di inquadramento nell'amministrazione regionale del personale proveniente da enti pubblici edilizi soppressi). - v. S.nn. 10/1980 e 99/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi; dichiara:

a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1976 n. 2 (Integrazione della l.r. 5 agosto 1975 n. 48 concernente lo stato giuridico e il trattamento economico del personale della Regione), sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 4 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia;

b) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli indicati al punto a) del presente dispositivo, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione e 68 dello statuto speciale della Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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